[…importo che, considerato unitamente ai 258,23 euro che è l’importo limite dei benefits in generale, eleva a complessivi 458,23 la somma non imponibile per il lavoratore]

 

È stato pubblicato sulla GU, entrando in vigore il 15 gennaio 2023, il D.L. n. 5/2023, quale proroga formale del D.L. n. 21/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il provvedimento riprende, tra le misure previste, temi che vanno dal contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, ai sostegni alle imprese, e così via.

In particolare, proprio nell’ambito delle misure per il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina si prevede, anche per il 2023, la possibilità – ma non l’obbligo – per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, che sono esenti fino a 200 euro.

Precisamente, l’art. 1 del D.L. stabilisce che, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, l’importo del valore di buoni benzina [e assimilati/simili] ceduti a titolo gratuito da aziende private – quindi anche dalle farmacie – ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, “nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Il provvedimento specifica che, come avvenuto per la misura sperimentale introdotta lo scorso anno, il valore dei buoni [dunque anche più di uno, ma sempre nell’importo limite totale di 200 euro] non concorre alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986: si tratta, lo ricordiamo, della norma che chiarisce le modalità di quantificazione dei benefit in natura, ma soprattutto fissa in 258,23 euro annui la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati [pena l’inapplicabilità della franchigia stessa].

Il bonus carburante – ecco il punto – è quindi cumulabile con tale franchigia perché agevolazione autonoma rispetto ad essa.

È chiaro allora che, visto che è di carattere generale, il limite di 258,23 euro per l’erogazione di buoni completamente detassati per i lavoratori – che nel 2022 ha raggiunto l’importo record di 3.000 euro [v. Sediva News del 14 dicembre 2022] – finisca di conseguenza per rivelarsi nei fatti innalzato, considerando cioè anche i ricordati 200 euro, a un tetto effettivo di complessivi 458,23 euro [258,23 + 200].

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. n . 27/2022, è necessario – affinché non venga superata la franchigia, con la conseguente imponibilità al 100% dell’intero importo – riportare correttamente la concessione del bonus carburante al lavoratore nella busta paga, quindi nel LUL, indicandovi cioè distintamente l’erogazione del buono da quella di altri beni e/o servizi.

Allo stesso modo, vi sono agevolazioni in capo al datore di lavoro: ai sensi dell’art 95 TUIR, infatti, è pienamente deducibile dal reddito d’impresa il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante, a condizione evidentemente che la spesa sostenuta sia imputabile al rapporto di lavoro e inerente all’attività lavorativa.

Infine, quanto alle regole specifiche per l’assegnazione del bonus ad personam, buoni benzina o titoli equivalenti, potranno essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento appunto ad personam e senza necessità di accordi contrattuali, a meno che – attenzione – i buoni carburante non risultino in qualsiasi modo erogati in sostituzione dei premi di risultato.

(francesco sonnino silvani)

 

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