• Il “bonus vista”: il contributo per occhiali e lenti a contatto

I commi 437-439 prevedono infatti – a favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 10.000 Euro annui – un contributo di 50 Euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Il fondo istituito appunto per la tutela della vista ha una dotazione di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

La legge non definisce però i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, ma delega tali competenze al Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, anche per quel che riguarda il limite di spesa.

  • Agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati dall’estero

Il comma 1127, invece, integra “per via interpretativa” la l. 238/2010 sulle agevolazioni fiscali applicabili fino al 2017 per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero.

Stando al disposto normativo, le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono in ogni caso l’accesso agli incentivi fiscali per gli studenti rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente attività di studio all’estero.

Inoltre, proprio tenendo conto della sua dichiarata natura interpretativa, la norma dovrebbe avere efficacia retroattiva e quindi operare anche per gli anni 2018-2019-2020.

Ma staremo a vedere.

(cesare pizza)

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