Come avrete già rilevato dalla circolare dell’Associazione di categoria [v. circ. del 10/04/2020 Prot.n DIR. ADE 5939/208/F7/PE], con l’ordinanza n. 9 del 9/4/2020 (G.U. n. 96 del 10/4/2020) il Commissario Straordinario per l’attuazione e il cordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha fornito indicazioni sulla vendita al dettaglio da parte delle farmacie dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Ne riparliamo, auspicabilmente per l’ultima volta, perché anche in queste ore si fa sentire l’onda lunga di questa interminabile vicenda che tuttavia si sta concludendo nei termini da noi già illustrati qualche tempo fa (v. Sediva News del 23/3/2020).
Dunque, diverse farmacie – per fronteggiare la crescente richiesta di “mascherine” derivante naturalmente proprio dall’emergenza epidemiologica in corso – hanno proceduto in questo periodo [fin dai momenti più “caldi”…] a “spacchettare” confezioni multiple così da poter vendere i dispositivi singolarmente o in “lotti” più ridotti e tentare così di soddisfare il maggior numero di utenti.
Questo comportamento, tuttavia, a seguito di controlli degli organi competenti, avrebbe comportato in alcuni casi:
- una presunta violazione di carattere penale [art. 501-bisPen. “manovre speculative su merci”] qualora il prezzo di cessione della singola unità di prodotto sia stato fissato in misura superiore a quello risultante dalla divisione del prezzo dell’intera confezione per il numero dei “pezzi” in essa contenuti;
- una presunta violazione di carattere amministrativo, considerato che con la vendita del prodotto verrebbe meno il contenuto minimo informativo recato dalla confezione integra e prescritto come obbligatorio dall’art. 6 del D.Lgs. 206/2005 [c.d. “Codice del consumatore”].
L’ordinanza commissariale, disciplinando proprio la pratica dello “spacchettamento” delle confezioni più grandi per conseguire una distribuzione più razionale dei DPI sul territorio, dovrebbe quindi far cessare – se, come è ovvio, puntualmente osservata e siano perciò rispettati in particolare tutti i vari “deve” evidenziati nel discorso che segue – il rischio per le farmacie di vedersi ancora contestare queste violazioni in caso di controlli.
Vediamo perciò in sintesi le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, rinviando per ogni approfondimento ai testi della stessa ordinanza e della citata circolare [che vengono resi disponibili con queste note].
- Viene quindi consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie situate sull’intero territorio nazionale, “anche in assenza degli imballaggi di riferimento”[come vengono definiti nel provvedimento le confezioni originarie] previo “spacchettamento” per la vendita unitaria o in lotti di prodotto di numero inferiore alla confezione originaria;
- La vendita al dettaglio anche di una sola unita’ di DPI “senza imballaggi di riferimento” deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.
- L’apertura delle confezioni originarie deve avvenire in laboratorio in modalità tali da garantire il rispetto di tutte le cautele igienico-sanitarie nonché la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI [a questo proposito rimandiamo direttamente alle direttive rese nella stessa ordinanza (art. 2) nonché al commento della circolare].
- Considerato che con la vendita del prodotto verrebbe meno il contenuto minimo informativo recato dalla confezione integra e prescritto come obbligatorio dall’art. 6* del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumatore), la farmacia deve fornire tali indicazioni ai propri clienti, sia pure con modalità semplificate, anche riportandole su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.
*[L’art. 6 dispone che “(i) prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea; d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”].
- Ciascuna farmacia deve poi provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra [denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e – ove disponibile – numero di lotto] e dell’allestimento [numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse].
- Infine – qualora il fatto non costituisca più grave reato – la violazione delle disposizioni in commento configura il reato di cui all’articolo 650**Pen.
**[Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”].
Inutile dire, quindi, che è necessario attenersi scrupolosamente alle direttive commissariali.
L’ordinanza dà pertanto attuazione nel senso auspicato alle disposizioni di cui all’art. 15*** del D.L. 17/03/2020 n. 18 [l’ormai famoso D.L. “Cura Italia”, in vigore dal 17 marzo scorso] che, per le ragioni eccezionali che purtroppo ben conosciamo, prevede la deroga delle disposizioni attualmente vigenti in materia di produzione, distribuzione e vendita dei DPI.
***[Che così recita: “Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”].
L’infinita e vexata quaestio dovrebbe dunque andare definitivamente in archivio.
(stefano civitareale)
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