Con Decreto 22 novembre 2019, pubblicato nella GU del 4/12/2019, aumentano i soggetti tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie, sempre ai fini naturalmente dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A oggi pertanto l’elenco completo comprende:

  • le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e le strutture private accreditate;
  • gli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del dlgs n. 502/1992: sono quindi le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; e le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
  • le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2, del dlgs n.193/2006;
  • le parafarmacie;
  • gli ottici;
  • gli iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica;
  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 di seguito elencati:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Tutti i soggetti di cui sopra, per effetto dell’art. 15 del dl n.124/2019 [Decreto Fiscale in corso di conversione], anche nel 2020 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche; diversamente, nel caso ad esempio in cui le prestazioni siano rese a soggetti diversi da persone fisiche [v. Sediva News del 2 dicembre 2019: “Fattura elettronica o fattura cartacea? Il punto della situazione”], andranno documentate con FE via SdI.

(marco righini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!