Con Decreto 22 novembre 2019, pubblicato nella GU del 4/12/2019, aumentano i soggetti tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie, sempre ai fini naturalmente dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
A oggi pertanto l’elenco completo comprende:
- le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e le strutture private accreditate;
- gli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del dlgs n. 502/1992: sono quindi le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; e le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2, del dlgs n.193/2006;
- le parafarmacie;
- gli ottici;
- gli iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica;
- le strutture della sanità militare;
- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 di seguito elencati:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
Tutti i soggetti di cui sopra, per effetto dell’art. 15 del dl n.124/2019 [Decreto Fiscale in corso di conversione], anche nel 2020 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche; diversamente, nel caso ad esempio in cui le prestazioni siano rese a soggetti diversi da persone fisiche [v. Sediva News del 2 dicembre 2019: “Fattura elettronica o fattura cartacea? Il punto della situazione”], andranno documentate con FE via SdI.
(marco righini)
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