Le scrivo per un quesito riguardante i limiti che oggi impediscono al farmacista di svolgere un’altra attività sanitaria, per esempio quella del biologo nutrizionista, e anche le modalità della collaborazione in farmacia con nutrizionisti e con altri sanitari, naturalmente diversi dai medici.
È possibile, ad esempio, ospitare un biologo nutrizionista, non farmacista se è vietato, in uno spazio interno alla farmacia magari per due giorni alla settimana e negli altri giorni impiegare quello stesso spazio per lo svolgimento di altre due diverse professioni sanitarie?
In caso positivo, sono io, cioè la farmacia, a erogare ai clienti queste prestazioni professionali o sono direttamente i professionisti? In altre parole, il loro pagamento può essere effettuato alla farmacia e poi questa pagare il professionista? O viceversa?
Il vecchio, anzi vecchissimo testo del comma I dell’art. 102 T.U.San. – per il quale “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie” – sembrerebbe purtroppo ancor oggi in buone condizioni perché tuttora incredibilmente in vigore.
Per ragioni rimaste almeno per noi sempre misteriose, infatti, la disposizione del ddl Lorenzin – che avrebbe voluto modificare il comma I sostituendo il secondo periodo [da “eccettuato” in poi] con “gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia” – è stata espunta in pratica proprio in sede di approvazione finale del provvedimento.
Come leggiamo, la modifica avrebbe riscritto finalmente in direzione storico-evolutiva una previsione legislativa tanto risalente nel tempo e concepita quando erano tre le professioni sanitarie [quelle eccellenti del medico, del farmacista e del veterinario] e tre le rispettive arti ausiliarie.
Ne sarebbe derivato il duplice ragionevolissimo risultato di sottrarre al divieto di cumulo soggettivo, cioè in capo alla stessa persona, il farmacista/dietista, il farmacista/podologo, il farmacista audioprotesista, e così via, e al tempo stesso di mantenerlo pienamente in vita per il farmacista/medico, il farmacista/odontoiatra e il farmacista/veterinario, sancendo espressamente l’incompatibilità “con l’esercizio della farmacia” per i (soli) professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
Così riformulato, il comma 1 dell’art. 102 avrebbe perciò tenuto in giusto conto che tanto le 22 nuove professioni sanitarie istituite da altrettanti provvedimenti amministrativi del 1994, come pure le 6 (chimico, fisico, psicologo, biologo, osteopata e chiropratico) neo-riconosciute come tali dalla stessa Lorenzin [istitutiva anche, sia per le une che per le altre, dei relativi albi professionali], sono tutte professioni estranee alla prescrizione di farmaci rendendo pertanto necessario non accomunarle a quelle “prescrittrici” neppure ai fini del divieto di cumulo soggettivo, come invece sono accomunate nel vecchio e tuttora vigente testo della disposizione.
Inoltre, quel nuovo testo avrebbe anche favorito in termini espliciti la migliore realizzazione della “farmacia dei servizi”, costretta in questo momento a muoversi – almeno sul piano normativo – tra persistenti incertezze identitarie.
Fatto sta che il comma 1 dell’art. 102 è ancora quello del 1934, anche se siamo convinti che – indipendentemente dai venti favorevoli, e in definitiva pro-concorrenziali, che spirano dalla giurisprudenza amministrativa [che tuttavia non riuscirà a introdurre nel sistema, almeno nella sua interezza, una disposizione che lo stesso legislatore non ha voluto…] – prima o poi, e più prima che poi, quel nuovo testo sarà riproposto da qualche parte e questa volta con successo perché è una norma semplicemente imprescindibile.
In questo momento, dunque, l’art 102 vieta al farmacista e solo al farmacista [titolare di farmacia o meno: e questo non convince ma le cose sembra che stiano per ora così] il c.d. cumulo soggettivo, quindi la possibilità per lui di essere iscritto anche nell’albo di una tra le numerosissime professioni sanitarie cui si è accennato.
Tra queste, come abbiamo visto, figura ora altresì il biologo, perciò anche il biologo nutrizionista, creando qualche imbarazzo perché i farmacisti/biologi nutrizionisti sono abbastanza numerosi, e il divieto impedirebbe/impedisce loro l’esercizio di questa seconda professione sanitaria e per di più, attenzione, almeno astrattamente colpisce il farmacista “bi-professionista” anche fuori dalla farmacia.
È vero che la ratio del divieto di cumulo soggettivo mira a evitare “commistioni” in farmacia e non altrove, ma qui il Cds – pur mostrando una buona larghezza di vedute a favore della farmacia – non è riuscito ancora a distinguere in termini non equivoci tra “cumulo in farmacia” e “cumulo altrove” e perciò nei fatti il problema può nascere “a monte” e derivare dall’ostacolo che al farmacista potrebbe essere frapposto nella fase di [tentativo di] iscrizione all’altro albo professionale: certo, questo è un impedimento che è insorto e che insorge tuttora per il farmacista/medico mentre una “prassi” non si è ancora formata per il farmacista/dietista o farmacista/podologo o farmacista/nutrizionista, e dunque può darsi anche che la doppia iscrizione finisca per essere consentita/tollerata e di conseguenza anche l’esercizio contemporaneo di ambedue le professioni sanitarie.
Ma sicuramente non all’interno o per conto di una farmacia.
Non è/viene invece precluso né dalla giurisprudenza né dalla burocrazia [e già questo non è poco, se ricordiamo quale era alcuni anni fa il rapporto tra i professionisti sanitari, anche “non prescrittori”, e la farmacia…] il c.d. cumulo oggettivo, ovvero l’esercizio in farmacia – da parte di un “non farmacista” e con il rispetto delle prescritte autorizzazioni e/o altre formalità previste da norme regionali e/o comunali – di una o più di tali professioni sanitarie, fermo, beninteso, che non deve comunque trattarsi di sanitari appunto “prescrittori” [pur se la sent. n. 3357/2017 del Cds sembra aprire qualche curioso spiraglio anche in questo versante…].
In definitiva, via libera alle consulenze anche in farmacia del biologo nutrizionista [non farmacista], naturalmente in un locale separato e con adeguati e ulteriori accorgimenti.
Quanto ai rapporti farmacia/biologo nutrizionista, e alle modalità di fatturazione dei suoi compensi per le prestazioni rese in farmacia, è preferibile – magari anche per ragioni, per così dire, di “immagine”, ma in ogni caso tenendo presente che nella normativa sui “nuovi servizi” la triangolazione farmacia/professionista/cliente sembra impostata esattamente così – che sia la farmacia come tale a intrattenere il rapporto anche finale con il cliente, rilasciandogli documento commerciale “parlante” (o fattura, secondo i casi) per le consulenze del biologo nutrizionista, o di qualsiasi altro professionista sanitario “non prescrittore”, e che poi costoro fatturino alla farmacia il loro compenso nella misura e con le modalità convenute.
Nulla vieta, evidentemente, che avvenga il contrario e cioè che il biologo riscuota il corrispettivo direttamente dal cliente della farmacia [dietro presentazione di regolare fattura, s’intende] e che poi la farmacia fatturi al professionista quanto concordato [quantomeno] per la messa a disposizione dei locali.
Non si dimentichi però che, anche adottando questa seconda modalità, la farmacia potrebbe essere chiamata a rispondere per eventuali danni provocati alla clientela dall’attività del professionista sanitario: si tratta, intendiamoci, della sola responsabilità civile, perché quella penale e quella deontologica, come noto, sono personali e pertanto intrasferibili alla farmacia [anche se questo, per la verità, vale soprattutto per la responsabilità penale, dato che in qualche specifica eventualità potrebbe essere coinvolto in sede disciplinare anche il titolare o il direttore responsabile della farmacia].
Insomma, come a questo punto è facile concludere, è comunque opportuno – a prescindere dalle modalità di organizzazione del servizio – che la farmacia si doti di un’idonea copertura assicurativa.
(gustavo bacigalupo)
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