Sono titolare di farmacia e vi chiedo se ci è consentito chiedere un rimborso spese per ogni fattura elettronica che siamo costretti a emettere, visto che l’operazione può essere certificata semplicemente da scontrino fiscale, anche “parlante”.
Considerato che almeno per il 2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi oggetto di comunicazione al Sistema TS devono obbligatoriamente [e sempre, quindi anche se il cliente si oppone alla comunicazione] essere fatturate “in cartaceo”, le ipotesi in cui il “privato” – non accontentandosi del semplice scontrino, pure se “parlante” – richieda/possa richiedere al banco l’emissione della fattura elettronica [per beni e/o servizi, cioè, acquistati in farmacia diversi dalle spese sanitarie deducibili/detraibili] sono indubbiamente poco frequenti, ma certo non si possono escludere, e basti pensare al separato/divorziato che debba giustificare con l’altro coniuge una spesa sostenuta per i figli in affidamento.
Il quesito, che curiosamente viene proposto in questi giorni più volte, ci offre comunque l’occasione per chiarire un principio importante e cioè che non è consentito, in nessun modo e sotto nessuna forma, addebitare o pretendere il pagamento di una qualsiasi somma per l’emissione di una fattura, indipendentemente dal suo formato, elettronico o cartaceo.
L’art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/72 è infatti chiaro in proposito: “(l)e spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo” e, come vediamo, non fa distinzioni tra documenti analogici e digitali.
Pertanto, cartelli del tipo “per l’emissione della fattura elettronica verrà applicata una maggiorazione di € _____” o simili – che pure sono apparsi, soprattutto nella prima metà di gennaio, in alcuni negozi – non possono godere di cittadinanza [né in una farmacia né in qualunque altro esercizio commerciale], perché questa regola non ammette eccezioni, neppure dunque a favore dei commercianti al minuto.
Per la verità, secondo l’art. 22 del DPR appena citato, “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”, ed è una prescrizione che anche i farmacisti ben conoscono perché riguarda proprio i dettaglianti; e forse è appunto questa disposizione di legge [che risale del resto all’entrata in vigore dell’iva] che può avere spinto qualcuno, magari non esattamente edotto in questioni del genere, a pensare – erroneamente – che a fronte di quella specifica tempestiva richiesta del cliente fosse/sia lecito chiedere, nell’era della fattura elettronica, un rimborso spese o simile per la sua emissione.
Ma le cose stanno come abbiamo chiarito.
(franco lucidi)
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