Siamo da due anni in srl che è diventata titolare della farmacia che possedeva uno di noi due soci.
Non immaginavamo però di trovarci ben presto a dover fare i conti con tutte le problematiche scatenate dalla Pandemia, specie ovviamente quelle riguardanti l’andamento dei ricavi.
Infatti, nel corso del 2021abbiamo registrato una forte contrazione delle entrate, che ha riguardato particolarmente la cosmetica che per noi era e spero tornerà a essere una fonte importante di incassi.
Infatti, le cose sono quest’anno in netto miglioramento ma in fase di redazione del bilancio al 31/12/2021 ci siamo scontrati con la rigida normativa che prevede specifici obblighi proprio per le srl in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.
Come certamente sapete meglio di noi, è addirittura previsto dalla legge lo scioglimento della società quando manchi la copertura delle perdite o il loro ripiano.
Cosa ci consigliate per uscire fuori da questa situazione così difficile?
Purtroppo, la vicenda che descrivete – cioè, in pratica, il perdurare degli effetti economici sfavorevoli della pandemia da Covid-2019 sull’economia globale – rispecchia pienamente una grave e variegata problematica che ha finito per “azzerare” il patrimonio di molte società, come sicuramente avrete letto anche voi dai quotidiani che ne parlavano a fondo almeno fino a qualche tempo fa.
E però, data proprio l’eccezionalità della situazione, il legislatore ha preso in debita considerazione gli effetti negativi che queste dinamiche hanno prodotto [anche] sul valore del patrimonio netto quasi per la generalità delle società di capitali, concedendo pertanto una deroga – una “viuzza” di uscita, in sostanza – sul piano esattamente degli obblighi di cui parlate nel quesito.
Ma andiamo per gradi, anche se rapidamente.
In primo luogo, dato che parlate di scioglimento della società in caso di perdita, supponiamo [immaginando che ne abbiate parlato con un tecnico…] che quest’ultima – almeno nel vs caso specifico – riduca il capitale di oltre un terzo al di sotto del minimo legale, immaginando anche che non vi sia la concreta possibilità [e/o, perché no?, l’intenzione…] di ricapitalizzazione da parte dei soci.
Ora, se la vs srl fosse in condizioni “normali”, troverebbe applicazione l’art. 2482 ter del codice civile, che recita: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.”.
Quindi, in questa vs situazione sorgerebbe in pratica un obbligo di ripianamento della perdita, scattando – laddove non vi provvediate – una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 e nello specifico dal comma 1 che infatti al punto 4) dispone [come del resto anche voi rilevate nel quesito] lo scioglimento della società “per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale…”.
Detto questo, possiamo finalmente venire al punto ed esporre la “viuzza” di uscita di cui sopra, che il legislatore offre proprio in considerazione degli effetti economici sfavorevoli del Covid.
L’art. 6 del c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) aveva concesso per l’anno 2020 una deroga alla disciplina civilistica appena esposta, che prevedeva la possibilità di posticipare la copertura delle perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, derogando alla causa di scioglimento.
Il che ha rappresentato, per le società che maggiormente hanno risentito degli effetti della crisi pandemica, una opportunità di vitale importanza che ha consentito loro di pianificare e rimandare il ripiano delle perdite registrate nel detto periodo, posticipando in definitiva l’obbligo di ricapitalizzazione o copertura [addirittura…] al quinto esercizio successivo.
E con l’art. 3, comma 1-ter, del successivo D.L. 228/2021 [il c.d. “Milleproroghe” citato nel titolo], questo beneficio è stato esteso anche in riferimento alle perdite registrate nel 2021.
Dunque, a seguito delle riferite disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di cui al citato comma 1 dell’art. 6 D.L. 23/2020, con riguardo all’esercizio 2021:
- scatta la non operatività, in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo che lo portino al di sotto del suo limite legale, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4); e inoltre
- il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo.
Concludendo, come forse avrete colto, avvalendovi [anche] voi della citata deroga di cui all’art. 6 del Decreto “Liquidità” – estesa anche all’esercizio 2021 grazie al “Milleproroghe”- potrete posticipare il ripiano della perdita registrata nello scorso anno [portandola a meno di un terzo] nei cinque esercizi successivi, evitando così di incorrere nella temuta causa di scioglimento della srl.
Di tutto questo, attenzione, deve però essere data esplicita e dettagliata menzione all’interno della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 [presentandola quindi, se del caso, oltre i termini …], oltrechè evidentemente in quelle ai bilanci degli anni successivi in caso di posticipo del ripiano della perdita.
(stefano olivieri)
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