Da oggi

le Sediva News, come suggerito da alcuni di Voi, vengono – ciascuna di esse – fatte precedere da una sintesi [o, se preferite, un abstract] che Vi permetterà di coglierne immediatamente la fine sostanza.

g.b.

Abstract Il Decreto Omnibus ha introdotto un’importante novità per le società di persone che rinnovano il Concordato Preventivo Biennale per il 2026-2027 dopo aver aderito al 2024-2025. In caso di continuità, l’ingresso di nuovi soci non causa più la decadenza dal CPB, purché il nuovo socio non abbia superato i 35.000 euro di reddito nell’anno precedente (2025). In assenza di questo requisito o per nuove adesioni, l’aumento dei soci comporta l’esclusione, salvo i casi di subentro ereditario. L’adesione scade il 2 novembre.

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La nostra farmacia, costituita sotto forma di snc, ha aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027. Anche per il concordato 2026-2027 è prevista, come per il biennio precedente, la decadenza dal CPB nel caso in cui in questi due anni venga aumentato il numero dei soci?

Il Decreto Omnibus ha modificato la disciplina del concordato preventivo biennale consentendo, alle condizioni che vedremo subito, l’ingresso di nuovi soci senza compromettere il CPB.
La novità riguarda le società di persone [quindi anche la Sua snc] che si trovano in una situazione di continuità nell’applicazione dell’istituto, perché deve trattarsi del rinnovo del concordato da parte di un soggetto che aveva aderito già al CPB 2024-2025 e che intende dunque accettare la proposta anche con riguardo al biennio 2026-2027.
In questo caso, come accennato, l’aumento del numero dei soci – indipendentemente che avvenga nel 2026 o nel 2027 – non costituisce una causa di esclusione o di cessazione dal CPB, a condizione tuttavia che il nuovo socio, nell’anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e/o conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro, ed è questa la sola condizione che permette di tenere in piedi il CPB nonostante l’aumento della compagine sociale.
Nel concreto, insomma, occorrerà soltanto verificare la situazione reddituale del nuovo socio relativa all’anno d’imposta 2025.
Se invece quella condizione non ricorre, oppure la società non aveva aderito al CPB 2024-2025, l’aumento del numero dei soci nel 2026 [prima cioè dell’accettazione della nuova proposta dell’amministrazione finanziaria o comunque nel corso del biennio] continua a costituire una causa di esclusione, fatto salvo il caso – come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate richiamando anche per il CPB 2026-2027 la disciplina già prevista per il CPB 2024-2025 – che l’incremento della compagine sociale sia derivato dal decesso di un socio con il conseguente subentro nella società dei suoi eredi.
Infine, ribadendo che tali nuove disposizioni trovano applicazione solo a partire dal CPB 2026-2027, ricordiamo che il termine di adesione a quest’ultimo scade il 2 novembre p.v. [cadendo di sabato la data originaria del 31 ottobre].

 (andrea raimondo)

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