Il Comune ha esercitato molto tempo fa il diritto di prelazione per una farmacia del nostro territorio senza però aprirla e senza ottenere nessuna proroga: la farmacia deve ora andare a concorso? Inoltre, il Comune potrebbe sopprimere la sede con la revisione della pianta organica?
La risposta al quesito è negativa.
La giurisprudenza del CdS, da ultimo con sentenza 992/2019, cui non ci sembra abbiano fatto seguito ulteriori pronunce, ha infatti escluso – con una decisione francamente poco condivisibile, tanto più perchè in contrasto, senza nulla spiegare, con un paio di precedenti diversi – la decadenza del Comune dalla titolarità della farmacia prelazionata, anche nel caso di prolungata inerzia nell’attivazione dell’esercizio.
Quindi, la sede [mai, ovviamente, la farmacia come tale, perché oggetto di un concorso può essere soltanto una sede farmaceutica e non una farmacia] non diventa disponibile per il concorso ordinario, né ovviamente è lecito pensare che possa essere proprio il Comune – che, non si dimentichi, è l’amministrazione competente in via esclusiva di tutti i provvedimenti riguardanti la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico – a provvedere alla sua soppressione.
Abbiamo sottolineato quel tutti, perché – sembra davvero singolare la tenacia con cui certe antiche abitudini sopravvivono a qualsiasi riforma, in questo caso di quella introdotta con l’art. 11 del Crescitalia – si rinvengono tuttora provvedimenti che in alcune regioni “resistono” tra le attribuzioni, previste nella normativa precedente, di altre amministrazioni, in particolare quelle su dispensari, farmacie succursali, decentramenti di sedi e perfino autorizzazioni allo spostamento di farmacie nell’ambito della sede di pertinenza.
E questo, nonostante alcune decisioni del CdS di segno contrario.
(gustavo bacigalupo)
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