Cinque anni fa ho acquistato per investimento un lingotto d’oro e visto l’elevato valore che sta raggiungendo in questi giorni mi sono deciso a venderlo. Ho letto la vs. News del 17 dicembre 2024 in merito alla vendita di monete d’oro e volevo sapere se si applicassero gli stessi principi anche per i lingotti.
Sì, i principi applicabili sono gli stessi.
Le plusvalenze [quindi, come sapete, la differenza tra il corrispettivo riscosso dalla cessione e il costo sostenuto per l’acquisizione del bene] generate dalla cessione di oro da investimento, infatti, costituiscono una ben precisa fattispecie impositiva di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-ter) TUIR) e sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 26%.
Vale tuttavia la pena precisare, perché sembrerebbe un aspetto non chiaro a tutti, che con oro da investimento si intendono a) l’oro in forma di lingotti [come nel Suo caso] o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore a 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine.
Aggiungiamo anche che per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti appunto l’oro da investimento è comunque prevista l’esenzione IVA [art. 10, comma 1, n. 11), del DPR 633/72 – c.d. decreto IVA].
Ci pare, insomma, che – anche se si tratta di un profilo che verosimilmente Lei ha ben valutato [tanto da convincersi a porci il problema…] – la vendita del Suo lingotto dovrebbe consentirLe il realizzo di un profitto tutt’altro che indifferente, tenendo appunto anche conto, come Lei sottolinea, che dal 2020 a oggi il valore dell’oro è praticamente raddoppiato.
(stefano olivieri)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!