Con l’avvento della fatturazione elettronica, come noto, dal 1° gennaio 2019 il solo documento valido ai fini fiscali è quello in formato .xml ricevuto tramite lo SDI, cioè appunto la fattura elettronica, con l’esclusione soltanto dei rari casi in cui è possibile l’emissione della fattura in formato cartaceo ovvero analogico [a questo proposito, ricordiamo che per l’anno 2020 sono esonerati dall’emissione della FE: a) gli operatori – imprese e lavoratori autonomi – che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del dl n. 98/2011 [ad esempio, l’idraulico con un volume d’affari anno precedente non superiore a 30.000 euro]; b) quelli che rientrano nel c.d. “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190/2014 [ad esempio, il commercialista con un volume d’affari anno precedente non superiore a 65.000 euro]; c) i “piccoli produttori agricoli” di cui all’art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972 [ad es., il classico ortolano con un volume d’affari anno precedente non superiore a 7.000 euro]; d) le imprese e/o i professionisti in generale quando erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche (B2C); e) gli enti non profit che abbiano optato per il regime forfettario previsto dalla l. n. 398/91, sempreché tuttavia nell’anno precedente i loro proventi non abbiano superato il tetto di 65.000 euro.

Fatta questa ampia ma doverosa premessa [e ribadito ancora una volta che la fattura cartacea “di cortesia” nei rapporti B2B non ha alcun valore fiscale [e neppure giuridico], dato che le fatture devono avere, per espressa previsione normativa contenuta nel comma 3 dell’art. 1 del dlgs n.127/2015, formato esclusivamente elettronico], qui analizzeremo in particolare il caso in cui – a fronte di un bene acquistato o di una prestazione ricevuta dalla farmacia – nei 4 mesi successivi alla data di effettuazione dell’operazione non le pervenga da parte del fornitore [naturalmente tramite SDI] la regolare fattura elettronica, ricordando che come data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA la legge considera, si badi bene, quella del pagamento del compenso, quando si tratti della prestazione di un servizio ricevuto e invece quella di consegna o spedizione in caso di acquisto di beni.

In tali circostanze, cioè, la farmacia [che è il cessionario del bene e/o il  committente del servizio] non disporrà quindi tempestivamente di un documento fiscalmente valido e non potrà perciò esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, ma – eccoci al punto – sarà tenuta a richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SDI.

E qui entra in gioco proprio l’autofattura, perché la farmacia, nella detta sua veste di cessionaria/committente, sarà obbligata – nel caso in cui le richieste al fornitore di emissione della FE risultassero vane e la farmacia non dovesse ricevere la fattura in formato .xml nei termini predetti – ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, del dlgs n. 471/97.

E sarà obbligata perché il cessionario del bene [quando ovviamente è un’impresa, come nel ns. caso è la farmacia] è comunque corresponsabile della mancata emissione  della fattura da parte del fornitore: proprio per questo – se non provvede a regolarizzare l’operazione, emettendo appunto un’autofattura “spia”, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza che sia arrivata la FE – la farmacia è punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Per essere più chiari, pertanto, la farmacia che non vorrà incappare nella sanzione dovrà entro quei trenta giorni:

  1. liquidare materialmente l’IVA [che avrebbe dovuto versare il fornitore] con il modello F24 utilizzando il codice tributo “9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, dlgs n. 471/1997”;
  2. emettere il documento in formato .xml – come specificato dalla cm n. 14/E/2019 – indicando:
    • nella sezione “Tipo documento” il codice TD20;
    • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
    • nella sezione “Dati del cessionario/committente” i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via SDI il documento;
    •  nella sezione “Soggetto Emittente” il codice “CC” (cessionario/committente).
  3. registrare il documento [anche se vi provvederà evidentemente il commercialista] solo nel registro IVA acquisti per poter esercitare la detrazione IVA.

In pratica, quella farmacia versa l’IVA in luogo del fornitore ma la recupera nel mese di effettuazione dell’operazione.

Naturalmente comprendiamo benissimo quanto possa essere per certi aspetti oneroso per la farmacia seguire con rigore “fatti” come questi, perché è costretta – come si è visto – a tener conto, in caso di fattura elettronica non pervenuta entro        4 mesi dalla fornitura della merce [data di effettuazione dell’operazione di acquisto per la farmacia e di vendita per il fornitore], a rendersi parte diligente dapprima sollecitando il fornitore inadempiente e poi, in caso di sollecito infruttuoso, emettendo a propria volta, entro i 30 gg successivi alla scadenza dei 4 mesi, un’autofattura, che poi nel concreto non è altro che una fattura elettronica emessa…

Indubbiamente sono fastidi che è auspicabile non dover affrontare, ma i profili sanzionatori di queste vicende consigliano di attenersi al protocollo appena descritto, ma anche qui lo Studio potrà esservi di aiuto in caso di difficoltà operative di qualsiasi natura.

Chiarito tutto questo, consigliamo di [tentare di] conteggiare il trascorrere dei 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che sia stata emessa la fattura in formato .xml dal fornitore, per poter emettere correttamente l’autofattura ed evitare così di incorrere nella sanzione sopra citata.

(marco righini)

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