Abstract- Chi acquista un immobile locato subentra automaticamente nel contratto d’affitto in corso, dovendone rispettare durata, canone e pattuizioni originarie secondo l’art. 1599 del Codice Civile. Il passaggio impone alcuni adempimenti pratici: comunicare all’inquilino i nuovi estremi per i pagamenti, disciplinare nel rogito il trasferimento del deposito cauzionale e trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello RLI entro trenta giorni. Il nuovo proprietario può scegliere liberamente la cedolare secca e dichiarerà i soli canoni maturati a partire dalla data di acquisto.

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Sono in procinto di acquistare un appartamento affittato: come funziona in questi casi e che adempimenti ci sono?

L’argomento richiederebbe una trattazione più estesa, ma forse queste poche righe possono rivelarsi sufficienti per richiamare se non altro i punti essenziali, così da fornire comunque indicazioni adeguate a ragguagliare coloro che effettuano un investimento del genere.
Ora, l’acquisto di un immobile con un contratto di locazione in corso – di data certa anteriore alla vendita – non provoca la cessazione del contratto stesso perché l’acquirente, secondo il principio codificato dall’art. 1599 c.c.*, deve rispettarne durata, canone e condizioni.


*Art. 1599 c.c.: 1. Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.

  1. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
  2. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
  3. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

D’altra parte, neppure il conduttore può opporsi al subentro del nuovo proprietario, nella sicurezza che costui è, per l’appunto, tenuto a rispettare tutte le condizioni contrattuali originarie.
Tuttavia, il subentro, che potremmo in questo caso definire “automatico” perché derivante ipso iure [si parla infatti, anche da parte dei giudici di legittimità, di “cessione legale del contratto”] dall’acquisto stesso del bene, comporta sotto diversi aspetti alcuni adempimenti e/o incombenze.
Esaminiamoli rapidamente.
Innanzitutto, deve essere comunicata all’inquilino l’avvenuta cessione dell’immobile con i dati dell’acquirente, la data del subentro e le nuove coordinate bancarie per il pagamento, evitando in tal modo indebiti versamenti al precedente proprietario; il nuovo proprietario, infatti, dalla data del trasferimento, subentra in tutti gli obblighi e i diritti del cedente, per primo [diritto] quello di riscuotere i canoni maturati a partire da quella data.
È bene, poi, che l’atto di compravendita regoli la sorte del deposito cauzionale, disponendo che la somma sia trasferita all’acquirente, se del caso con altre e diverse pattuizioni; il nuovo acquirente, infatti, subentra anche nell’obbligo di restituzione della stessa all’inquilino alla cessazione della locazione.
Il cambio del locatore deve poi essere comunicato all’Agenzia delle Entrate – con il modello RLI – entro 30 giorni dal subentro senza pagamento di alcuna imposta; il contratto, però, essendo sempre lo stesso [sia pure evidentemente con un nuovo locatore], non muta né gli estremi di registrazione e né le relative scadenze.
Per quanto riguarda le imposte personali sui canoni di locazione, il nuovo locatore è libero di esercitare/revocare l’opzione per la c.d “cedolare secca” rispettivamente se non sia stata/sia stata esercitata dal precedente proprietario.
Infine, sempre sul piano delle imposte personali, la data di trasferimento sarà lo spartiacque tra i canoni maturati da quella data in poi [che dovranno essere dichiarati dal nuovo proprietario] e ovviamente quelli spettanti invece al precedente.
Resta fermo che a quest’ultimo spettano i crediti per i canoni maturati non riscossi alla data del trasferimento del bene.

(aldo montini)

 

P.S. In chiusura, una tabella riassuntiva che sintetizza i passaggi relativi all’acquisto dell’immobile locato.

 

Aspetto                                            Cosa fare / Regola chiave

 

Contratto                                         Subentro automatico ex art. 1599 c.c.; invariate       condizioni e scadenze originarie.

 

Inquilino                                           Comunicare i dati del nuovo proprietario, la data del subentro e le nuove coordinate bancarie (IBAN).

 

Deposito cauzionale                    Disciplinare il trasferimento nel rogito: l’obbligo di restituzione a fine locazione grava sull’acquirente.

 

Agenzia delle Entrate                   Presentare il modello RLI entro 30 giorni dal rogito (nessuna imposta dovuta).

                                   

Cedolare secca                              Scelta libera e autonoma del nuovo locatore, a prescindere dal regime adottato dal venditore.

 

Canoni e imposte                          Spettano all’acquirente dalla data del rogito in poi; i crediti pregressi non riscossi restano al venditore.

 

(a.m.)

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