Abstract- L’acquisto di un magazzino automatico [Robot] ordinato nel 2025 con acconto del 20%, ma consegnato a settembre 2026, perde il credito d’imposta Transizione 5.0. Per tale misura era infatti vincolante il completamento dell’investimento entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, la consegna nel 2026 permette di accedere al nuovo iper-ammortamento (valido per acquisti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028), previa verifica dei requisiti tecnici e del rispetto degli adempimenti previsti (interconnessione, perizia e comunicazioni al GSE).
* * *
Ho ordinato il “Robot” per la mia farmacia a fine estate 2025 versando subito l’acconto del 20% e quindi richiedendo il credito d’imposta 5.0. Ora, per vari motivi che non sto qui a richiamare, la consegna è slittata a settembre 2026. Potrei a questo punto cambiare “in corsa” l’operazione, soprattutto per usufruire dell’iper-ammortamento che, a conti fatti, mi sembra più conveniente?
La risposta al quesito può essere, in linea di principio, positiva, e però, qui sembra necessario rimarcare in primo luogo che l’investimento – in questo caso specifico, beninteso – non può più beneficiare del precedente credito d’imposta Transizione 5.0.
E vediamo perché.
L’art. 38 del D.L. 19/2024 limitava l’agevolazione agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, precisando altresì che quest’ultima era anche la data di conclusione dell’investimento, entro la quale pertanto avrebbe dovuto essere effettuata la consegna del bene.
Nel caso dei beni materiali e immateriali 4.0 inseriti in un progetto Transizione 5.0, il Ministero ha inoltre precisato che il progetto si considera completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, individuata secondo le regole generali dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Per i beni mobili assume quindi normalmente rilievo la data della consegna o spedizione, salvo che l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento successivo.
Pertanto, assumendo – come emerge dal quesito – che il robot venga effettivamente consegnato soltanto nel settembre 2026, e in assenza di particolari clausole contrattuali che conducano a una diversa conclusione, il Suo investimento risulta ormai fuori dall’ambito temporale del precedente Piano Transizione 5.0.
È bene ricordare, infatti, che la disciplina del 5.0 non prevedeva fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, propria invece del credito Transizione 4.0, di conservare l’agevolazione per un investimento completato nel 2026 in forza dell’ordine e del versamento dell’acconto del 20% effettuati nel 2025.
Né conduce a una diversa conclusione il termine del 28 febbraio 2026 previsto per gli adempimenti conclusivi del precedente Piano 5.0.
Tale data riguardava, infatti, la trasmissione della comunicazione di completamento e della relativa documentazione e anche l’interconnessione – pur non incidendo evidentemente sulla data di completamento dell’investimento – doveva essere realizzata in tempo utile per poter essere comprovata mediante la documentazione da trasmettere entro il 28 febbraio 2026.
Tale termine, quindi, non prorogava quello del 31 dicembre 2025 per l’effettuazione dell’investimento.
Senonché, ora [cioè con il nuovo iperammortamento] la consegna nel 2026 apre una diversa possibilità.
Esattamente, il nuovo regime dell’iperammortamento – introdotto dalla legge di bilancio 2026 nell’ambito del nuovo Piano Transizione 5.0 – si applica oggi agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e anche la relativa disciplina attuativa individua il completamento degli investimenti in beni materiali e immateriali sulla base delle regole generali previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Di conseguenza, sotto il profilo temporale, un robot consegnato nel settembre 2026 può – eccoci al punto – essere ricondotto alla nuova agevolazione.
Naturalmente sarà necessario verificare che il bene possieda tutte le caratteristiche richieste dalla nuova disciplina e che vengano rispettati gli adempimenti previsti, inclusi quelli relativi all’interconnessione, alle comunicazioni al GSE, alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.
(francesco sonnino)
P.S. Visti i numerosi passaggi riteniamo utile pubblicare un quadro riepilogativo della News – fornito anche qui dall’AI – per rendere più fruibili i suoi contenuti
Dettagli in sintesi
| Aspetto | Credito d’Imposta Transizione 5.0 | Nuovo Iper-Ammortamento |
| Finestra Temporale di Efficacia | 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025 | 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 |
| Criterio di Impugnazione / Completamento | Data di consegna/spedizione entro il 31/12/2025 (art. 109 TUIR) | Data di consegna/spedizione tra 2026 e 2028 (art. 109 TUIR) |
| Effetto dell’Acconto 20% nel 2025 | NON PROROGA la scadenza del 2025 | Valido per dimostrare la prenotazione, ma il completamento rientra nel 2026 |
| Esito per Consegna a Settembre 2026 | NON SPETTANTE (fuori dall’ambito temporale) | SPETTANTE (sotto il profilo temporale) |
| Requisiti e Adempimenti Necessari | N/D (opzione decaduta per sforamento termini) | • Requisiti tecnici 4.0 / 5.0 • Interconnessione al sistema aziendale • Comunicazioni al GSE • Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile |
(f.s.)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!