Abstract- Nel pignoramento presso terzi è fondamentale capire quale atto non sia stato notificato. Se manca la notifica del pignoramento, la procedura è del tutto inesistente e insanabile, poiché la notifica al debitore costituisce l’atto iniziale dell’esecuzione; ciò travolge ogni fase successiva, inclusa l’assegnazione delle somme. Se invece ad andare smarrito è soltanto l’avviso di iscrizione a ruolo, la procedura resta valida: dal 26 novembre 2024 la riforma Cartabia ne prevede la notifica esclusivamente al terzo pignorato, cioè al datore di lavoro.

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Sono un dipendente presso una società titolare di farmacia, ho letto la Vs. News di qualche giorno fa sul pignoramento presso terzi, e mi trovo in una situazione analoga. Però a me non è stato notificato e vorrei sapere se c’è qualcosa che posso fare.

Occorre anzitutto chiarire, ed è questo il vero punto, quale atto non Le sia stato notificato e cioè: l’atto di pignoramento o l’iscrizione a ruolo?
Se, infatti, è mancata la notifica del primo, la Cassazione ha più volte affermato che nel pignoramento presso terzi – essendo una fattispecie a formazione progressiva – la notifica al debitore [cioè in questo caso il lavoratore] dà avvio al processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo [la farmacia] lo perfeziona.
Pertanto, l’omessa notifica al debitore dell’atto di pignoramento renderebbe quest’ultimo inesistente, e non semplicemente nullo, e inoltre, anche con l’opposizione agli atti esecutivi o con la conoscenza della procedura acquisita aliunde, verrebbe “travolto” – trattandosi di un vizio insanabile – anche ogni atto successivo, ordinanza di assegnazione compresa*.


*N.B. Precisiamo che questo principio è stato applicato dalla giurisprudenza di merito anche per la riscossione esattoriale, secondo tale orientamento l’art. 72-bis del DPR 602/73 non dovrebbe derogare alla notifica a entrambi i destinatari [e neppure la costituzione del debitore nel processo esecutivo sana il vizio].


Se, invece, la mancata notifica avesse interessato esclusivamente l’avviso di iscrizione a ruolo, non ci sarebbe stato alcun vizio della procedura, perché dal 26 novembre 2024 il c.d. Correttivo Cartabia [D.Lgs. 164/2024] ha circoscritto l’obbligo di notificarlo al solo terzo pignorato [la farmacia], dunque proprio al Suo datore di lavoro.

(cesare pizza)

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