Abstract – Il Codice della strada permette ai Comuni di riservare spazi per la sosta e il carico/scarico merci nei centri abitati. Questa facoltà risulta fondamentale per le farmacie situate nei centri storici, dove i clienti e i fornitori incontrano gravi difficoltà di parcheggio. La giurisprudenza amministrativa tende a tutelare queste attività in quanto concessionarie di un pubblico servizio essenziale. Tuttavia, la decisione finale sulla concessione di stalli dedicati spetta all’Amministrazione comunale, che deve motivare l’eventuale rifiuto della richiesta.
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Con la farmacia nel centro storico della città abbiamo grandi difficoltà per il parcheggio delle auto dei clienti ma anche per il carico e scarico delle merci. Volevamo chiedervi se, secondo voi, date le condizioni, c’è qualcosa che possiamo fare e se pensate che il comune possa in qualche modo favorirci.
Soprattutto per le farmacie ubicate, come la Sua, nel centro storico di una città, questo è un problema sempre più avvertito, come del resto attestano le numerose vicende che, come questa, vedono la farmacia penalizzata da situazioni non dissimili da quella che Lei descrive.
Ne abbiamo già parlato, ma vale la pena soffermarci ancora una volta sul tema.
Dunque, il Codice della strada (d.lgs. 285/1992) prevede, all’art. 7 che “nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (…) e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,” nonché (…) “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli (…) per il carico e lo scarico di merci”.
Come vediamo, perciò, il provvedimento comunale, adottato per l’appunto ai sensi del citato art. 7, dovrebbe ineludibilmente – per l’ampia discrezionalità che caratterizza i poteri conferiti ai Comuni, come certificano sia quel “possono” come pure la genericità delle previsioni sub e) e g) – specificare anche i motivi della sosta.
È un provvedimento, quindi, che potrebbe/dovrebbe, in particolare, precisare espressamente se – nei limiti di tempo, evidentemente, fissati all’interno degli “orari” prescritti [anche 0-24] dall’ordinanza – la sosta sia o meno consentita a chiunque abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie, perciò – attenzione – sia per il carico e scarico di merci quanto per l’acquisto di farmaci, urgenti o meno urgenti, da parte dell’utenza.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza amministrativa parrebbe sempre più orientata ad ammettere l’esercizio di tale tipo di potere, assumendo che “le amministrazioni comunali sono solite concedere, a richiesta, appositi stalli di sosta temporanea nei pressi degli esercizi farmaceutici” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez III, n. 3635 del 19.12.2025), e deducendo – a sostegno di tale, per la verità, discutibile considerazione – che “i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e, pertanto, pur esercitando la propria attività in forma privatistica, sono espressione della Pubblica Amministrazione in senso lato, di talché la loro attività necessita di forme particolari di tutela che, seppure possano anche costituire un beneficio per il titolare dell’esercizio, hanno l’essenziale finalità di consentire il miglior espletamento del servizio stesso in favore dell’utenza pubblica” (id., n. 1590 del 29.06.2020).
La continuità e l’accessibilità del servizio farmaceutico sono infatti elementi cruciali per la comunità, specialmente per le fasce più fragili della popolazione (anziani, disabili, malati cronici, genitori con bambini) che necessitano di un accesso agevole per l’acquisto di farmaci salvavita, presidi sanitari, prodotti ingombranti (come pannoloni o ausili) o per usufruire dei servizi sanitari offerti.
A ciò aggiungasi che – come anche Lei evidenzia – l’accessibilità è spesso cruciale non solo per la clientela, ma anche per le operazioni di carico/scarico di farmaci e presidi da parte dei fornitori, essenziali in ultima analisi anche per il mantenimento dell’efficienza e della costante disponibilità dei prodotti.
In definitiva, però, è chiaro che l’ultima parola non può che spettare all’Amministrazione comunale che tuttavia dovrà darsi carico di illustrare adeguatamente le ragioni dell’eventuale diniego di accoglimento della [Sua] domanda.
(stefano lucidi)
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