Abstract – Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito secondo il Tuir, ma entro un tetto massimo di 1.032,91 euro. Per beneficiare della deduzione, il pagamento non è automatico e deve rispettare precise condizioni di tracciabilità. È infatti obbligatorio utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di credito o assegni. Inoltre, la natura di “liberalità” della donazione deve emergere chiaramente dalla ricevuta del versamento o dall’estratto conto, richiedendo massima attenzione da parte del contribuente.

 

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Ho donato una somma di denaro alla mia Parrocchia.
Vorrei sapere se l’importo – che non è indifferente – è deducibile e/o detraibile.

Come sappiamo, le erogazioni liberali e i contributi a favore delle istituzioni religiose previste dall’art. 10, comma 1, lett. i) e l), del Tuir [il testo unico delle imposte sui redditi] sono deducibili dal reddito, sia pure – attenzione – entro il tetto massimo di Euro 1.032,91, che però nel Suo caso abbiamo l’impressione sia stata superata, talché l’importo eccedente tale ammontare-limite sarebbe indeducibile.
Il beneficio per Lei, tuttavia, pur circoscritto a quell’importo di Euro 1.032,91, non è propriamente “incondizionato” e men che meno automatico.
Il pagamento, infatti, deve essere eseguito mediante versamento bancario o postale, carta di debito, di credito o prepagata, oppure con assegno bancario o circolare.
Ma è anche necessario  – ed eccoci forse al punto – che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile desumere il carattere di liberalità del pagamento.
In altre parole, la natura “liberale” dell’erogazione dovrà emergere dalla ricevuta del versamento bancario o postale, oppure dall’estratto conto della società che gestisce le carte [di credito, di debito o prepagate], o, ancora, essere indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Insomma, si tratta di profili da curare con attenzione, perché è proprio dal loro rispetto che può dipendere – se è necessario ribadirlo – la deducibilità o meno dell’erogazione.

(mauro giovannini)

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