Abstract – Le dimissioni per giusta causa, motivate ad esempio da un presunto demansionamento, consentono al lavoratore di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza preavviso, maturando il diritto all’indennità sostitutiva e alla NASpI erogata dall’INPS. Qualora il datore di lavoro ritenga le accuse del tutto infondate, può contestare il recesso trattenendo l’indennità sostitutiva del preavviso e comunicando all’ente previdenziale che le dimissioni sono meramente volontarie. Graverà infine sul lavoratore l’onere di dimostrare in giudizio la reale sussistenza della giusta causa.

 

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Il magazziniere della farmacia, assunto a tempo indeterminato, ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa lamentando un presunto e ingiustificato demansionamento. Ritengo del tutto infondate le sue lagnanze e quindi privo di fondamento il suo recesso dal rapporto di lavoro. Vorrei perciò sapere, se possibile, quali sono le azioni da intraprendere per contestarlo.

 

Le dimissioni costituiscono notoriamente un atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore pone fine al rapporto di lavoro in essere.

In linea generale, il dipendente è tenuto a rispettare il periodo di preavviso stabilito dal CCNL di riferimento in base al livello e all’anzianità di servizio.

Tuttavia, l’art. 2119 cod. civ. prevede la facoltà di recedere con effetto immediato [quindi senza preavviso] dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora si verifichi una giusta causa, ovvero una causa che – come abbiamo rilevato altre volte in vicende del genere – non consenta la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto [come può essere appunto un comportamento grave ragionevolmente ascrivibile al datore di lavoro].

Quando sussiste una giusta causa di recesso, dunque:

  • il lavoratore può interrompere l’attività lavorativa istantaneamente, senza obbligo di rispettare il preavviso [tenendo presente che quest’ultimo è un periodo di tempo durante il quale normalmente il lavoratore deve continuare a lavorare per l’azienda];
  • il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente l’indennità economica sostitutiva del preavviso [pari alla retribuzione che egli avrebbe maturato lavorando durante tale periodo];
  • infine, dato che la cessazione è equiparata a una perdita involontaria dell’occupazione, il lavoratore conserva il diritto all’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS [la c.d. NASPI].

Tra le fattispecie più frequenti riconosciute dalla giurisprudenza rientrano, ad esempio, il mancato pagamento reiterato delle retribuzioni, il trasferimento illegittimo privo di comprovate ragioni tecniche/organizzative e, appunto, l’ingiustificato demansionamento.

Qualora Lei ritenga insussistente la condotta che Le viene addebitata o, comunque, non configurabili i presupposti della giusta causa, potrà non corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e comunicare all’INPS – informandone contestualmente il lavoratore – che, a Suo avviso, le dimissioni devono essere qualificate come volontarie, cosicché l’Ente possa valutare adeguatamente la spettanza delle prestazioni di sostegno al reddito.

Da parte sua, è chiaro, il lavoratore potrà ricorrere in giudizio per invocare – dovendola però ovviamente dimostrare – la sussistenza, per l’appunto, di una giusta causa delle dimissioni da lui presentate.

(giorgio bacigalupo)

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