Ho letto la vs. news del 16 settembre sugli integratori alimentari e vorrei chiedervi, visto che lo avete in parte accennato, qual è il regime previsto per la loro pubblicità, in particolare quando si parla di integratori che aiutano a perdere peso o simili che, come vediamo ormai da tempo, sono sempre più in voga.

Il quesito ci offre l’occasione per tornare brevemente, in primo luogo, anche sulla nostra stessa Sediva News del 16 settembre u.s., e dunque – prima di entrare nel tema specifico che ci viene da Lei proposto – riteniamo di dover subito precisare [rispondendo alle giuste notazioni di una vs. Collega] che anche il laboratorio galenico della farmacia, o della parafarmacia, debba essere espressamente autorizzato allo svolgimento dell’attività di produzione e confezionamento degli integratori, perché così è previsto dall’art. 9 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 169, che prescrive infatti che tali attività siano svolte in appositi “stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111”.

Inoltre, il successivo art. 10 del d.lgs n. 169/2004 prevede [con una disposizione che, come vedremo tra un momento, assume rilevanza anche ai fini del tema che affrontiamo oggi, cioè quello della pubblicità degli integratori], che “al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l’impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta utilizzata per tale prodotto”.

Si tratta, insomma, di un settore che presenta profili spesso particolarmente delicati e fatalmente presidiati da parecchi vincoli normativi che comprensibilmente possono ingenerare dubbi tra i professionisti coinvolti.

Passando ora, per rispondere finalmente al quesito, alla disciplina della pubblicità in materia, anche qui il legislatore [precisamente con l’art. 7 dello stesso d.lgs n. 169/2004] impone limiti molto stringenti, posti tendenzialmente a tutela dell’“affidamento” del consumatore.

Dapprima, quando un integratore viene presentato come coadiuvante di regimi dietetici ipocalorici finalizzati alla riduzione di peso [un problema che sembra oggi straordinariamente gettonato…], la disposizione vieta categoricamente qualsiasi riferimento ai tempi o alla quantità di chili che possono/potrebbero essere persi in conseguenza dell’assunzione del prodotto commercializzato.

Il messaggio deve, al contrario, ricordare espressamente all’utente che l’integratore assunto va associato a una dieta ipocalorica adeguata e all’abbandono di stili di vita sedentari.

Accanto a ciò, il legislatore ha introdotto ulteriori obblighi di “trasparenza”, precisando che qualora per il preparato siano previste specifiche avvertenze, la pubblicità deve contenere un invito esplicito a prenderne visione con attenzione prima dell’assunzione.

Allo stesso modo, la presenza di ingredienti vegetali o di derivazione naturale deve essere segnalata così da non indurre il consumatore a credere che il prodotto sia per ciò solo esente da effetti collaterali indesiderati.

Infine, quanto all’adempimento formale della notifica al Ministero della salute [che, come abbiamo già ricordato, deve essere effettuata, ai sensi del citato art. 10, al momento dell’immissione in commercio del prodotto], per evitare che questo possa essere considerato dal consumatore alla stregua di una sorta di “garanzia pubblica di efficacia”, è fatto espresso divieto di citare nell’etichetta o nei messaggi promozionali l’avvenuta procedura di notifica.

Il quadro che emerge impone, dunque, anche al farmacista che commercializzi queste tipologie di prodotti la massima cautela, anche – e, diremmo, soprattutto – nella consulenza quotidiana al banco.

(cecilia sposato)

 

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