Un mio collaboratore farmacista si è assentato due giorni [martedì 8 e mercoledì 9 settembre] per malattia e mi ha inviato – come da prassi – il protocollo telematico indicante, oltre ai consueti dati personali, i giorni di prognosi dell’evento morboso.
Il lavoratore mi ha riferito di essersi recato dal medico curante il giorno successivo [mercoledì 9] alla comparsa della malattia [martedì 8]; sul certificato pur essendo indicata la data relativa alla visita [mercoledì 9, come detto] viene riconosciuto come primo giorno dell’evento anche il giorno antecedente, cioè il martedì 8 settembre.
È corretta questa procedura dato che, se non mi sbaglio, la data di inizio della malattia non può mai precedere quella della visita del medico di base?

Le cose stavano come in effetti Lei dice in chiusura della Sua mail, ma oggi in realtà – a seguito di una recentissima Circolare dell’Inps – il percorso, in caso di malattia del dipendente, è proprio quello che è stato seguito nel Suo caso che quindi sembra indubitabilmente corretto.
Infatti, dato che spesso – per mere questioni burocratiche, organizzative e logistiche – il lavoratore, non riuscendo a “guadagnarsi” la visita del medico curante il giorno stesso dell’insorgere della malattia, poteva in pratica accedere al suo studio soltanto il giorno dopo [come nella vicenda che Lei racconta].
Pertanto, la datazione della malattia finiva per coincidere con il giorno stesso della visita, ma nei fatti si dava talora il caso che – per compiacenza o altro, ma magari anche per aver ricevuto una comunicazione telefonica del lavoratore il giorno prima che segnalava già allora l’insorgere dell’infermità – il medico finisse per accertare (?) e certificare (?) l’inizio della malattia al giorno precedente alla visita stessa, in sostanza retrodatandolo.
A seguito della citata circolare dell’INPS, perciò, tale retrodatazione [che non può tuttavia estendersi alle giornate di sabato o di domenica o alle festività infrasettimanali] viene nel concreto legittimata, anche se l’Istituto si premura giustamente di condizionarne l’efficacia ai fini previdenziali a una dichiarazione del lavoratore – irrobustita dalla valutazione clinica del medico – che, ai fini per l’appunto della validazione del giorno precedente la visita, affermi essere insorta l’infermità a quel giorno stesso.
Nel Suo caso specifico, in definitiva, al vostro dipendente verranno riconosciuti – sempre sul piano previdenziale [e quindi, per ciò stesso, anche su quello retributivo] – entrambi i giorni di malattia, dunque sia la giornata di martedì 8 che quella di mercoledì 9 settembre.
Infine, vale la pena precisarlo, resta fermo l’obbligo del lavoratore di avvisare tempestivamente l’azienda dell’assenza, a prescindere dal momento in cui avverrà la visita medica.

(giorgio bacigalupo)

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