Vi scrivo per sapere che cosa prevede e deve contenere l’etichetta degli integratori alimentari. Stiamo iniziando a produrne nel nostro laboratorio galenico e vorrei saperne di più.
La materia è regolamentata dal d.lgs n. 169/2004, recante “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”.
L’art. 6 del decreto prevede, in particolare, una disciplina rigorosa che investe direttamente l’etichettatura, la presentazione al pubblico e i messaggi pubblicitari.
Più nel dettaglio, i prodotti possono essere immessi sul mercato esclusivamente con la denominazione di «integratore alimentare» [o, eventualmente, ricorrendo ai sinonimi di cui all’art. 2, comma 2, cioè «complemento alimentare» o «supplemento alimentare»], nel rispetto di una serie di regole: è fatto assoluto divieto – ma come ben sapete è un divieto in vigore da sempre – di attribuire loro proprietà terapeutiche, preventive o curative di patologie, così come è vietato suggerire, anche in via implicita, che una dieta varia ed equilibrata non sia ordinariamente sufficiente a garantire il fabbisogno nutritivo.
Accanto a tali prescrizioni, evidentemente di carattere generale, la legge impone il rispetto di una serie di elementi che devono essere riportati in etichetta.
Tra queste figurano il nome delle sostanze o categorie di nutrienti caratterizzanti, la dose giornaliera raccomandata con il contestuale avvertimento a non superarla e la specifica avvertenza che il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata.
A tutela della sicurezza domestica, è inoltre tassativa la dicitura di tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni.
L’effetto nutritivo o fisiologico attribuito all’integratore deve infine essere formulato in modo chiaro e veritiero, al fine di orientare consapevolmente l’acquisto da parte dell’utente.
Sul fronte quantitativo, tutti i nutrienti e le sostanze ad azione fisiologica vanno espressi con valori numerici puntuali e riferiti in modo inequivocabile alla dose giornaliera raccomandata dal fabbricante.
Da ultimo, per quanto riguarda vitamine e minerali che possono essere presenti nel prodotto, i loro contenuti vanno indicati secondo le unità di misura prescritte e inoltre parametrati in percentuale rispetto ai valori nutritivi di riferimento.
Queste, in sintesi, sono le principali prescrizioni imposte dal legislatore.
(cecilia sposato)
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