Sono stato l’unico socio di una srl titolare di farmacia che ha recentemente ceduto a un Fondo speculativo il 100% delle quote ma ho dovuto accettare all’interno dell’atto di vendita delle quote alcune clausole sul divieto di concorrenza che onestamente mi hanno fatto sorgere dei dubbi, ma non ho potuto per varie ragioni contrattare più di tanto con il Fondo su questi aspetti. In particolare, mi è sembrato abbastanza generica una clausola riguardante i limiti territoriali entro cui mi veniva impedito di esercitare la professione anche se non credo di avere in programma la continuazione dell’attività presso altre farmacie. Credo però che i principi su questi limiti territoriali debbano essere gli stessi di cui vi siete occupati nella Sediva News del 23 luglio u.s. E’ così oppure per il divieto di concorrenza bisogna distinguere il caso del licenziamento di un dipendente da quello di una cessione di una farmacia o di una quota di società?

I principi illustrati nella Sediva News da Lei citata – che riguardavano lo specifico “patto di non concorrenza”, previsto nell’art. 2125 cod. civ., che [eventualmente] intervenga tra datore di lavoro e lavoratore alla conclusione del rapporto, e che è il  “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto” – non sono tout court trasponibili a una fattispecie di alienazione di azienda [o di partecipazioni sociali], come quella che La riguarda, alla quale infatti è applicabile invece il compendio di disposizioni generali sul “divieto di concorrenza” dettate dal successivo art. 2557.

E allora, per meglio cogliere le diversità tra loro di queste due vicende [che del resto anche Lei sembra, almeno in parte, aver colto], è utile riportare integralmente il testo dei primi due commi dell’art. 2557, secondo i quali:

1. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento […]”

Queste due disposizioni, come abbiamo visto, prevedono in principio un divieto in forza del quale il cedente deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, anche se le parti – continua l’art. 2557 cod. civ. – possono concordare [dunque convenzionalmente] confini e/o limiti diversi da quelli indicati nel primo comma, purché non ne derivi nel suo complesso un divieto di concorrenza che impedisca ogni attività professionale del cedente [ma in questi casi, è chiaro, la valutazione della singola fattispecie sotto questo specifico aspetto non può che essere rimessa al giudice].

E però, attenzione, la norma diventa imperativa, e quindi non derogabile neppure pattiziamente, per quanto attiene la durata del patto che infatti non può comunque eccedere il periodo di  cinque anni e, qualora la durata pattuita fosse maggiore o non affatto indicata, essa si riduce/ridurrebbe – automaticamente, cioè ope legis – a cinque anni.

In conclusione, pertanto, come accennato all’inizio, il divieto di concorrenza è disciplinato diversamente nel caso di licenziamento di un dipendente da quello di cessione di un’azienda o di una quota sociale, e d’altronde – mentre l’art. 2125 cod. civ. subordina la validità del patto di non concorrenza alla forma scritta, alla previsione di un corrispettivo e, come chiarito nella precedente Sediva News, alla puntuale delimitazione territoriale [pena la nullità per indeterminatezza] – l’art. 2557 cod. civ. non richiede né un corrispettivo né una specifica delimitazione geografica.

Insomma, nella vicenda che Lei prospetta, la validità del patto sottoscritto in occasione della cessione del capitale della srl al Fondo [e però, s’intende, il discorso sarebbe stato lo stesso anche nel caso in cui il cessionario fosse stato un qualunque altro soggetto] andrà verificata non tanto sulla “genericità” del patto sotto l’aspetto territoriale – come Lei parrebbe sospettare – quanto piuttosto sull’effettiva e concreta possibilità, per Lei, di continuare a svolgere un’attività professionale alternativa.

(gustavo bacigalupo)

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