Ho letto che per i dipendenti con figli fiscalmente a carico la soglia dei fringe benefit da quest’anno è più alta: è vero? La farmacia può però, invece di liquidare l’importo, rimborsare al dipendente – integrando la parte in denaro del benefit – le rate del mutuo o almeno gli interessi relativi alla sua abitazione principale?

La risposta è parzialmente affermativa, sia pure con qualche precisazione.

La soglia di esenzione dei fringe benefit è stata effettivamente elevata – ma per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico – da 1.000 a 2.000 euro annui e però questo è un aumento entrato in vigore già da gennaio 2025 [quindi non da quest’anno], perché introdotto dall’art. 1, commi 390 e 391, della l. 207/2024 per il triennio 2025-2027.

Questo nuovo limite – attenzione – è un limite all’esenzione del dipendente da imposta, nel senso che, al suo superamento, la sua retribuzione è interamente imponibile [sia a imposte che ai contributi Inps].

Senonché, il nuovo ammontare del benefit di € 2.000 non è un beneficio automatico: spetta infatti alla farmacia [come le spettava anche lo scorso anno] decidere se riconoscerlo o meno al dipendente e però, se quest’ultimo vuole usufruirne deve dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti per questo maggiore importo di € 2.000, indicando in particolare il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Quanto alle modalità di erogazione dell’importo [1.000 o 2.000 euro non fa differenza], l’azienda, se pure le è interdetto il rimborso al dipendente – in conto della somma dovuta – della parte capitale delle rate di mutuo, può tuttavia liquidargli gli interessi relativi a ciascuna rata di mutuo per l’abitazione principale ma anche altri beni e servizi, come buoni spesa o buoni carburante, e/o altresì rimborsargli le utenze domestiche, i canoni di locazione dell’abitazione principale.

Una particolare notazione merita peraltro l’ipotesi del rimborso – in conto del benefit – degli interessi sulle rate di mutuo: infatti, qui la farmacia deve acquisire la documentazione giustificativa oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva con cui il lavoratore a) attesti il possesso e la conservazione dei documenti comprovanti il pagamento, b) indichi gli elementi necessari a identificare la spesa, c) dichiari che i medesimi interessi non sono già stati rimborsati, neppure parzialmente, da altri soggetti [fermo, infatti, che in ogni caso gli interessi rimborsati in esenzione non potranno essere nuovamente portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi del lavoratore].

Come vediamo, in conclusione, il benefit in argomento può rivelarsi un buon incentivo per fidelizzare ulteriormente il personale dipendente.

(francesco sonnino silvani)

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