Tra qualche mese – nonostante i miei numerosi tentativi di “impedirlo” – il nostro miglior collaboratore lascerà la farmacia. Ha accettato però di firmare un patto di non concorrenza a fronte di una somma di denaro non indifferente. È opportuno o addirittura necessario specificare all’interno del patto entro quali limiti geografici egli non potrà svolgere la sua attività?

Quella specificazione all’interno del patto di non concorrenza – che vorrebbe indicare espressamente quali siano i limiti territoriali entro cui il patto dovrebbe avere efficacia – diventa nei fatti necessaria, perché diversamente il patto sarebbe nullo dato che il lavoratore contrarrebbe in tal caso vincoli talmente generici, quanto alla loro “territorialità”, da impedirgli di conoscere, già al momento della firma, l’effettiva ampiezza del sacrificio professionale che si accinge ad assumere.
La giurisprudenza di merito, del resto, è generalmente pacifica nel ritenere nulla una clausola che estenda soltanto genericamente il divieto dell’attività concorrenziale, senza quindi indicarne specificamente i limiti [in questo caso] territoriali.
Formulare dunque un patto di non concorrenza senza precisare in termini non equivoci a quale area geografica esso si riferisca può violare l’indefettibile requisito di determinatezza imposto dall’art. 2125 cod. civ.*, che è la disposizione civilistica [come rileviamo dalla nota qui riportata in calce] che subordina la validità del patto – oltre che alla forma scritta, all’indicazione dell’oggetto e alla durata massima – anche alla precisa delimitazione dell’area geografica e a un corrispettivo adeguato al sacrificio richiesto.


*N.B. 2125 cod civ: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”


Voi dovrete, pertanto, circoscrivere con buona puntualità i limiti territoriali entro cui è destinato a operare il patto di non concorrenza che vorreste contrarre con il dipendente e dunque, in particolare, l’area geografica entro la quale gli sarà interdetto lo svolgimento dell’attività concorrenziale.

(cesare pizza)

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