Lo scorso anno è venuta a mancare mia moglie e nel 2023 avevamo sostenuto insieme dei lavori presso l’abitazione di mia esclusiva proprietà. Gli eredi siamo io e nostro figlio, che ora ha un proprio nucleo familiare e risiede altrove. Posso portare in detrazione le quote, non ancora utilizzate, di mia moglie? In caso di risposta positiva, posso farlo per tutto l’importo che sarebbe spettato a mia moglie oppure solo per il 50%, in quanto io sono erede solo per tale quota?

La risposta è affermativa, ma, come spesso accade, sono necessarie alcune precisazioni.
In particolare, nel caso prospettato, Lei – quale coniuge superstite – ha diritto a fruire dell’intera quota residua della detrazione spettante a Sua moglie, e perciò –  questo è il punto – non solo della quota corrispondente alla quota ereditaria di Sua pertinenza.
La disciplina è contenuta nell’art. 16-bis, comma 8, del Tuir, secondo il quale:“(…) in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (…).
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che la disponibilità materiale e diretta dell’immobile sussiste quando l’erede – prescindendo dalla sua effettiva residenza anagrafica – può disporne liberamente, senza che rilevi l’utilizzazione o meno dell’immobile da parte dell’erede: fa eccezione il caso in cui quest’ultimo lo conceda in locazione o in comodato a terzi, perché in tale evenienza l’erede perde il beneficio.
Sempre quale coniuge superstite, pertanto, Lei potrà continuare a beneficiare del 100% delle rate di detrazione non ancora utilizzate da Sua moglie, senza che trovi applicazione la ripartizione del 50% derivante dalle quote ereditarie.
Questa conclusione, in ogni caso, corrisponde pienamente all’orientamento costante dell’Agenzia delle Entrate [tra cui v. Circ. n. 17/E del 2023 e Circ. n. 19/E del 2020], secondo cui il trasferimento delle rate residue della detrazione avviene non in proporzione alla quota di eredità, bensì esclusivamente in favore dell’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

(andrea raimondo)

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