Io e mio fratello, entrambi farmacisti, volendo acquistare l’intero capitale di una snc titolare di farmacia ci siamo sentiti negare il finanziamento dalla banca a cui l’avevamo richiesto. La ragione sta nel fatto che le banche non tendono generalmente a finanziare operazioni del genere effettuate da persone fisiche.
La banca ci ha suggerito di costituire una srl che potesse, proprio perché società di capitali, contrarre più facilmente il mutuo da utilizzare per l’acquisto a nome della stessa srl delle quote della snc.
L’ingresso di noi due nella snc avverrebbe poi attraverso una fusione tra la snc e la srl.
Vorremmo un vostro giudizio su questa ipotesi della banca e soprattutto sapere se rischiamo noi due personalmente.

L’operazione che Lei descrive risponde ragionevolmente a quella che nella pratica del settore parrebbe la più gettonata, perché il problema nel concreto si pone talora proprio nei termini da Voi indicati, dato che una banca molto difficilmente – questo è vero – eroga un mutuo a persone fisiche preferendo evidentemente [per varie ragioni] che il finanziamento sia richiesto e ottenuto da una società di capitali.
In realtà, quindi, la banca vi sta suggerendo linee guida adeguate al raggiungimento della vostra finalità ultima che è quella – come voi riferite nel quesito – di acquisire personalmente il 100% delle quote della snc, cioè della società che attualmente è titolare della farmacia cui aspirate.
Ecco però affiorare in questo scenario figure e articolazioni non propriamente [ancora] conosciutissime, come quella di una srl che assume la veste di società c.d. veicolo e che – proprio come suggeritovi dalla banca – contrae essa stessa il mutuo che vi è imprescindibile per l’acquisto dell’intero capitale sociale della snc titolare della farmacia.
Da par suo, quest’ultima – che qui assumerebbe invece la veste di società c.d. target – vi consentirebbe il successivo completamento dell’operazione mediante [ecco l’autentica pietra angolare della vicenda] una fusione per incorporazione della srl da parte della snc, quindi della società veicolo da parte della società target.
Ci rendiamo conto che qualche passaggio dell’iter che stiamo tentando di descrivervi potrebbe forse rivelarsi per qualcuno un po’ oscuro ma tutto [o quasi] potrà magari alla fine rivelarsi – se avrete la pazienza di seguirci passo passo – molto più chiaro.
Intanto, non sembra dubbio, stiamo parlando di un’iniziativa che configura tecnicamente una “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, che è proprio la rubrica dell’art. 2501-bis cod. civ. che peraltro ne detta compiutamente anche le regole procedurali e di funzionamento, dalle quali può trarsi agevolmente la struttura di un’operazione che vede una società [nel vs. caso, la srl, che in quel momento è ancora la società veicolo] acquisire l’intero capitale, quindi il controllo di un’altra [nel vs. caso, la snc, che in quel momento è ancora la società target] per poi essere incorporata da quest’ultima conferendo in definitiva alla vicenda la forma [o piuttosto la sostanza?] della fusione c.d. inversa, che è tale perché vede la società controllata [la snc] incorporare la società controllante [la srl].
Ecco spiegato, in definitiva, perché la fusione inversa sia spesso programmata [come del resto vi sta suggerendo la banca] sin dall’origine dell’operazione: in particolare, essa permette, anche e soprattutto, la concentrazione – in capo a una società, ed esattamente a quella che ha la titolarità e la gestione della farmacia ambita – del finanziamento contratto dalla srl incorporanda e naturalmente anche dei relativi flussi economici di rimborso, evitando al tempo stesso la prosecuzione della vita di una società nata [e non certo per caso, ovviamente] come società veicolo, la quale dunque, come tale, una volta conclusa l’acquisizione ha fatalmente esaurito la propria funzione.
Occorre quindi chiedersi, a questo punto, quale sorte seguirà il mutuo contratto dalla società veicolo e soprattutto se, una volta perfezionata la fusione, i soci della società incorporante potranno essere chiamati a risponderne personalmente, che poi è anche uno dei dubbi che Voi manifestate espressamente.
Senonché, la risposta a questo secondo interrogativo non può che essere affermativa, come vedremo subito.
Esattamente, con la fusione – in questo caso per l’appunto inversail mutuo contratto dalla società veicolo non si estingue, ma viene trasferito alla società incorporante [fino a quel momento, come abbiamo visto, semplicemente una società target], perché succede, e non può essere altrimenti, in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata ai sensi dell’art. 2504-bis cod.civ.*

 


* N.B.Così l’art. 2504 bis cod. civ.: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione…”


Il che significa che il mutuo, come accennato, non resta – perché non può restare – in capo alla s.r.l. veicolo, ormai infatti estinta [come società, prima ancora che come “veicolo”], ma diventa un debito della società incorporante, cioè della società titolare della farmacia.
E, dato che la società incorporante conserva la forma della società in nome collettivo, il finanziamento contratto dalla s.r.l. veicolo finisce per rientrare a pieno titolo tra le obbligazioni cui ora è la s.n.c. a dover far fronte trovando per ciò stesso piena applicazione il regime di responsabilità – che d’altronde ben conoscete –  previsto dall’art. 2291 cod.civ.*, in forza  del quale  tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali.

 


*N.B. – Così l’art. 2291 cod. civ.: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. ….”


In questo quadro, perciò, non assume alcun rilievo – o, se si preferisce, perde qualsiasi rilievo – il fatto che il mutuo sia stato originariamente sottoscritto dalla s.r.l. veicolo: una volta perfezionata la fusione, diventa infatti anch’esso irrimediabilmente, come appena detto, un debito della società incorporante.
La s.r.l. veicolo offre, insomma, una protezione a voi due soltanto fino al momento dell’incorporazione della srl da parte della snc, quindi al perfezionamento della fusione inversa, entrando in funzione a quel momento – in cui il mutuo si trasferisce alla società incorporante – tutti i principi regolatori delle snc di cui si è detto.
Concludendo, un’operazione così articolata potrà forse apparire per alcuni passaggi un po’ macchinosa, ma è indubbio che si tratta di una soluzione molto più semplice nel suo svolgimento che non nella sua descrizione e in ogni caso – almeno questo è sicuro – il risultato finale si traduce in una deducibilità come costo d’esercizio degli interessi pagati nelle varie rate di mutuo, quel che non sarebbe [stato] nel caso in cui il finanziamento fosse [stato] erogato alle persone fisiche; e inoltre, non c’è dubbio neppure sotto questo aspetto, l’erogazione del mutuo a una srl è vicenda molto più agevole da perfezionare rispetto a quella di un finanziamento a persone fisiche.
Certo, soluzioni percorribili se ne possono individuare anche altre – e talune forse anche meno complicate – ma questa, farraginosa che possa sembrare, ha il pregio di essere, per così dire, consolidata nella pratica e quindi può richiedere tempi più brevi e ostacoli più facili da superare.

(gustavo bacigalupo)

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