Io e altri miei 2 colleghi siamo soci di una snc titolare di farmacia; tuttavia nell’ultimo anno uno di loro, tenendo dei comportamenti francamente insopportabili, ci sta rendendo la vita impossibile e sta compromettendo significativamente la gestione della farmacia.
Il tutto sta inficiando anche la gestione finanziaria della società e in pratica non c’è più grande corrispondenza tra i versamenti in banca e gli incassi e comunque i comportamenti di quel socio diventano sempre più equivoci e poco trasparenti, tenendo presente che tutti e tre i soci hanno l’amministrazione della società.
Due giorni fa ci siamo trovati costretti ad avviare il procedimento di esclusione sua dalla farmacia, anche per tastare il terreno e capire quali siano le sue reali intenzioni e vedere se c’è ancora la giusta voglia di condurre insieme a noi la farmacia.
Nello statuto non abbiamo previsto nulla in merito alle modalità di esclusione di un socio; pertanto, seguendo il consiglio di un nostro amico notaio che ci ha inviato ad applicare l’art. 2287 cod. civ., io e l’altro socio ci siamo limitati a mettere per iscritto la nostra decisione comune di procedere all’esclusione del terzo socio.
Cosa dobbiamo fare noi due e che cosa può fare il socio che abbiamo deliberato di escludere?
L’art. 2287 cod. civ. prevede che: “L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.”.
Dalla lettura della fattispecie normativa si evince dunque che il procedimento di esclusione si articola in particolare in due fasi:
a) la formazione della volontà di escludere il socio; e
b) la comunicazione della decisione.
Sul punto a) non c’è granché da osservare: gli altri soci, in questo caso voi due, “deliberano” a maggioranza [e qui evidentemente, dato che alla “delibera” non partecipa il socio da escludere, voi due costituite addirittura la “totalità”…], ed è una “delibera” che non necessita di particolari forme anche se, s’intende, deve essere documentata la volontà della maggioranza, o (come qui) della totalità, degli altri soci di voler escludere dal rapporto il socio “incriminato”.
Inoltre, passando ora al punto b), la “comunicazione della decisione” al socio escluso – che non deve osservare una modalità/formalità specifica [potendo infatti andar bene allo stesso modo una Pec, una raccomandata a/r o a mano, e perfino una notifica] – deve contenere ragionevolmente i motivi dell’esclusione e questo, è chiaro, per permettere al socio escluso di esercitare, con la notifica alla Società della sua opposizione all’esclusione, i suoi diritti di difesa entro il citato termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Ecco allora, a questo punto, l’intervento obbligatorio del Tribunale cui l’opposizione va infatti proposta aprendo così un autentico giudizio di cognizione in cui la Società dovrà provare la sussistenza e rilevanza dei fatti addebitati e più in generale la validità/legittimità dell’esclusione.
Il vs. socio, inoltre, ha la facoltà – contestualmente all’opposizione – di richiedere altresì la sospensione dell’efficacia della delibera e il giudice adito dovrà valutare la sussistenza del periculum in mora [possibile danno in cui egli potrebbe incorrere e per il quale l’interessato ha invocato la misura cautelare] e del c.d. fumus boni iuris, che è la configurabilità del diritto a cautela del quale la misura stessa viene richiesta.
Qualora ambedue tali presupposti vengano accertati e conseguentemente accolta con ordinanza l’istanza di sospensione, il socio escludendo potrà continuare a esercitare fino al termine del procedimento tutte le facoltà che gli competevano prima della delibera di esclusione.
Infine, gli effetti della sentenza del giudice dell’opposizione [a prescindere che sia stata accolta o meno la richiesta di sospensione], che sono comunque subordinati al suo passaggio in giudicato, operano retroattivamente.
E allora:
- nel caso di accoglimento dell’istanza di opposizione, il socio è reintegrato e riguadagna tutti i diritti dal momento in cui gli è stata comunicata la delibera di esclusione fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di rigetto, gli effetti della sentenza retroagiscono addirittura alla data della condotta del socio escluso – sempreché provata, beninteso – da cui ha preso le mosse il procedimento concluso con la delibera di esclusione inutilmente opposta.
Ricordiamo anche che:
– la quota del socio escluso deve essere liquidata dalla Società come tale, anche se qualche dubbio al riguardo sembra forse legittimo;
– la società deve provvedere alla liquidazione entro sei mesi dalla delibera di esclusione;
– quando, inoltre, la società di persone è formata da due soli soci, per l’esclusione di uno dei due il procedimento è diverso, perché soltanto il Tribunale può sancirla su ricorso naturalmente dell’altro socio.
Infine, anche il moltiplicarsi delle società che continuano a costituirsi per l’assunzione della titolarità e gestione di farmacie, convincono sempre più della grande importanza [ancor più quando si tratti di snc] di atti costitutivi-statuti che non si sottraggano all’onere di disciplinare in termini il più possibile esaustivi le varie fasi della vita della società, soffermandosi pertanto anche sul tema certo molto delicato trattato in queste note.
(gustavo bacigalupo)
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