[..e anche dell’ultima in caso di pagamento rateale]
Il termine di versamento della prima o unica rata della rottamazione quinquies scade, come sappiamo, il prossimo 31 luglio.
Quello però che forse non tutti sanno è che – qualora si sia scelto di saldare in un’unica soluzione – ci sono cinque giorni di tempo in più e quindi, in definitiva, il pagamento viene in questa ipotesi ritenuto puntuale laddove sia effettuato entro il 5 agosto 2026.
Lo stesso beneficio si avrà anche per la liquidazione dell’ultima rata in caso di scelta di pagamento dilazionato, tenendo presente tuttavia che la dilazione non può spingersi oltre 54 rate bimestrali.
E però, giova ricordare che – come peraltro già rimarcato in più circostanze – chi sceglie il pagamento in più rate, deve comunque tener presente che egli decade dalla rottamazione: a) se salta il pagamento della prima rata; b) se omette il versamento di due rate anche non consecutive.
Inoltre, come forse avrete compreso, l’eventuale omissione di una rata può essere sanata entro la scadenza del pagamento della successiva senza perdere i vantaggi della sanatoria, e perciò quello dell’esenzione dal pagamento di interessi e sanzioni.
Quanto alla decadenza dalla rottamazione, essa fa rivivere – attenzione – il debito originario nella sua interezza, con la conseguenza che: a) i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute; b) corrono nuovamente i termini di prescrizione e decadenza; c) riprendono le procedure cautelari ed esecutive sospese per effetto dell’adesione alla rottamazione [o ne iniziano di nuove in caso di mancato pagamento] e, infine, d) i carichi “scoperti” non potranno più essere ammessi alla rateazione ordinaria.
Massima cautela, dunque.
(stefano civitareale)
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