Le recenti semplificazioni introdotte dal c.d. Decreto Lavoro [D.l. 30/06/26, n. 62] nella disciplina del Bonus asilo nido* – comunque invocate da più parti – sembrano destinate evidentemente a rendere più agevole l’accesso al contributo e anche, novità non meno importante, a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle famiglie.
*N.B.: Ricordiamo che possono accedere al Bonus asili nido i genitori di figli di età inferiore a tre anni che frequentano un servizio educativo autorizzato, pubblico o privato, riconducibile a una delle tipologie previste dall’art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, quali nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare. Il beneficio è riconosciuto anche, in forma alternativa, ai genitori di minori affetti da gravi patologie croniche certificate che non possono frequentare l’asilo nido, mediante un contributo destinato all’assistenza presso la propria abitazione. L’importo del contributo può raggiungere i 3.600 euro annui, ma è determinato in concreto sulla base della data di nascita del bambino e del valore dell’ISEE, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale.
Dal 1° luglio 2026, in particolare, il procedimento di riconoscimento del beneficio è diventato più snello grazie a un atteso sistema di condivisione dei dati tra enti locali e INPS, finalizzato a semplificare i controlli e ad accelerare l’istruttoria delle domande.
La novità consiste nell’obbligo, posto a carico degli enti locali, di trasmettere all’INPS i dati identificativi degli asili nido pubblici e privati autorizzati, consentendo all’Istituto di verificare direttamente la sussistenza dei requisiti delle strutture frequentate dai minori, senza richiedere ulteriore documentazione agli interessati.
Si tratta di un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione delle prestazioni a sostegno della genitorialità, che si affianca alla già introdotta validità triennale della domanda – destinata a evitare la ripresentazione [inutilmente onerosa, è chiaro] dell’istanza ogni anno, salvo che intervengano variazioni rilevanti – con l’obiettivo di rendere più rapido l’accesso al contributo e di ridurre i tempi di istruttoria.
La domanda può essere presentata direttamente attraverso il servizio telematico messo a disposizione dall’INPS oppure avvalendosi dell’assistenza di un istituto di patronato; qualora il beneficio sia richiesto per più figli, è necessario presentare un’istanza distinta per ciascun minore.
In conclusione, dal 1° luglio scorso, chi intende beneficiare dell’agevolazione potrà contare su una procedura  finalmente più semplice e su verifiche più rapide, senza che questo comporti alcuna modifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio.

(francesco sonnino silvani)

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