Un mio collaboratore non si presenta in farmacia da una settimana senza fornire alcuna giustificazione e non risponde neppure alle telefonate. Se gli comunico il licenziamento tramite WhatsApp, la comunicazione è valida oppure devo utilizzare altre modalità?
La risposta è affermativa, ma soltanto se risultano rispettati i requisiti di forma previsti dalla legge e tutte le garanzie sostanziali e procedurali richieste per il tipo di recesso adottato.
La giurisprudenza più recente ha infatti chiarito che il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966 può ritenersi soddisfatto anche quando il recesso sia trasmesso mediante strumenti digitali, purché il messaggio: a) sia inequivocabilmente riferibile al datore di lavoro; b) contenga una chiara manifestazione della volontà di recedere dal rapporto e, infine, c) sia idoneo a pervenire nella sfera di conoscibilità del lavoratore.
Sono tre profili che riguardano esclusivamente, come si vede, la forma della comunicazione, e allora va da sé che il mezzo utilizzato per trasmettere il licenziamento non può sanare eventuali vizi sostanziali o procedurali del recesso.
Quando, perciò, il licenziamento, ad esempio, ha natura disciplinare, restano indispensabili la 1) preventiva contestazione dell’addebito e 2) la concessione al dipendente del diritto di difesa [art. 7 della legge n. 300/1970]; analogamente, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro dovrà comunque dimostrare di avere assolto anche all’obbligo, elaborato dalla giurisprudenza e noto come repêchage, di verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili.
Le due spunte blu del classico messaggio WhatsApp, pertanto, possono costituire un elemento di prova utile a dimostrare l’avvenuta ricezione del messaggio, ma non sono di per sé sufficienti a certificare la legittimità del licenziamento.
Il datore di lavoro che intenda utilizzare WhatsApp per comunicare un licenziamento, quindi, dovrebbe in ogni caso verificare preventivamente che siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e conservare la documentazione idonea a dimostrarne il corretto svolgimento, evitando in ogni caso di affidare la validità del provvedimento esclusivamente allo strumento digitale utilizzato.
(matteo lucidi – cesare pizza)
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