Ho dovuto purtroppo costatare che un dipendente della mia farmacia [che anzi era considerato da noi il più affidabile e quindi potete forse comprendere il nostro disagio] ha prestato attività lavorativa durante il congedo parentale presso l’impresa commerciale della moglie.
Forse non si tratta di una mancanza gravissima, però vi chiedo se, una volta confermato che i fatti sono andati proprio in questo modo, potrei procedere al licenziamento.
Il congedo parentale costituisce un diritto riconosciuto al lavoratore dagli artt. 32 e ss. del d.lgs. n. 151/2001, ma la sua finalità è ben precisa: consentire al genitore di dedicarsi direttamente alla cura del figlio.
Proprio questa funzione segna il limite entro il quale il diritto deve essere esercitato, tant’è che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come l’utilizzo del congedo per attività prive di un collegamento effettivo con l’accudimento della prole integri un abuso del diritto fino a poter giustificare addirittura il licenziamento per giusta causa [vale la pena aggiungere che in questa decisione, la n. 24922 del 2025, viene richiamato un orientamento consolidato sia pur con riferimento ai permessi previsti dalla famosa “legge n. 104”].
Il che non significa, beninteso, che il genitore debba dedicare ogni momento della giornata esclusivamente al figlio, restando infatti compatibili con il congedo parentale le normali incombenze della vita quotidiana, purché non snaturino le ricordate finalità assistenziali di questo istituto.
Ben altra cosa, evidentemente, è invece il caso in cui un lavoratore impieghi il periodo di assenza per svolgere un’altra attività lavorativa o comunque per dedicarsi stabilmente ad attività incompatibili con la cura del minore.
In conclusione, la risposta al quesito è bensì positiva, ma queste non sono vicende governate, per così dire, dagli “automatismi”.
E pertanto, se la farmacia datrice di lavoro riuscisse a dimostrare, con elementi concreti [e legittimamente acquisiti] che il dipendente abbia abusato del congedo parentale, il comportamento potrà integrare una grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e [addirittura] legittimare – come detto – il licenziamento per giusta causa.
Prima, però, di assumere qualsiasi iniziativa disciplinare, tanto più se estrema come quella del licenziamento, diventa quindi indispensabile che voi verifichiate – magari con particolare rigore – i fatti e la loro effettiva rilevanza sotto il profilo giuridico.
(giorgio bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!