Vorrei ampliare l’offerta della farmacia introducendo la vendita di una selezione di prodotti alimentari, non solo dietetici e per l’infanzia, ma anche di uso più comune come tisane, mieli e prodotti senza glutine. Avrei necessità però di sapere quali sono gli adempimenti normativi a cui andrei incontro. È sufficiente la mia autorizzazione all’esercizio della farmacia oppure questa attività richiede ulteriori autorizzazioni o comunicazioni, come una SCIA commerciale? Inoltre, quali sono i principali obblighi igienico-sanitari (es. HACCP) che dovrei rispettare per essere in regola?

Prendiamo spunto da questa email pervenutaci qualche giorno fa per riprendere un tema – quello della commercializzazione di prodotti alimentari – che può rappresentare in parecchie circostanze una buona opportunità per qualche farmacia di allargare le proprie offerte.
È fondamentale, intanto, rimarcare che non si tratta in questo caso di un ampliamento vero e proprio dell’attività della farmacia in senso stretto, ma di un’attività commerciale soggetta a una specifica e rigorosa disciplina normativa: mentre, infatti, l’autorizzazione all’esercizio della farmacia come tale, e a cui Lei fa riferimento, abilita ovviamente alla vendita dei prodotti che le sono propri [specialità medicinali, galenici preconfezionati, prodotti magistrali, farmaci officinali, articoli sanitari normalmente venduti in farmacia, dispositivi medici, ecc..], invece – per la vendita di ogni altro prodotto o articolo – la farmacia va naturalmente considerata come un qualunque [altro] esercizio commerciale con tutti gli oneri che ne derivano.
Questo significa, in particolare, che nel momento in cui la farmacia decide di vendere alimenti – siano essi integratori, prodotti per l’infanzia, alimenti speciali o di uso comune – diventa per ciò stesso un Operatore del Settore Alimentare (c.d. OSA) derivandone dunque [anche] la responsabilità primaria per la sicurezza degli alimenti immessi in commercio.
Sul piano procedimentale, il primo passo per avviare la vendita di alimenti è certo la regolarizzazione della propria posizione dal punto di vista amministrativo.
In realtà [e rispondiamo così anche a una precisa domanda che Lei pone] l’attività non dovrebbe – perlomeno secondo quanto ci risulta – essere in questo caso soggetta a SCIA, dal momento che il Ministero della Salute, con nota prot. 26661-P del l5 settembre 2008 [più di recente ribadita anche dalla nota di Federfarma Roma con la nota prot. n. 343 del 4 luglio 2019], ha evidenziato la non obbligatorietà della DIA prevista dall’art 6 del Reg. CE n. 852/2004 e questo in virtù della particolare natura e forma di autorizzazione all’apertura della farmacia, che prevede – nel caso, ad esempio, del Lazio – l’intervento di Sindaco, Asl e Regione.
Le farmacie, prosegue il Ministero nella richiamata nota, sono infatti in possesso dell’autorizzazione [“sanitaria”, come la definisce un po’ troppo genericamente il Dicastero….] che a ciascuna di esse, come sappiamo bene, viene rilasciata all’inizio dell’attività – condizionandone anzi il concreto avvio – non di rado dalla stessa Asl anche se dipende evidentemente dal singolo ordinamento regionale, ma è chiaro che in tal caso è proprio alla Asl che andrebbe trasmessa la DIA.
Però la farmacia non può comunque esimersi dal rispettare – quando intenda commercializzare prodotti alimentari – una serie di obblighi operativi volti a garantirne la sicurezza e quindi, in sintesi:

  • quelli previsti dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, che riguardano l’idoneità dei locali [che da parte loro devono, anche in questo caso, essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica, impedendo perciò contaminazioni, ecc.] e delle attrezzature, nonché la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico e l’igiene dei luoghi di lavoro;
  • la predisposizione di procedure basate sui principi del noto sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), redigendo cioè un manuale di autocontrollo che analizzi i rischi specifici dell’attività [es. corretta conservazione dei prodotti, gestione delle temperature, pulizia dei locali] e individui i punti critici di controllo per prevenire, eliminare o ridurre tali rischi a un livello accettabile;
  • le garanzie inerenti alla rintracciabilità dei fornitori di ogni alimento in vendita, per assicurare il rispetto dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, al fine di gestire eventuali allerte sanitarie e/o poter ritirare dal mercato eventuali prodotti a rischio;
  • il rispetto scrupoloso delle norme sull’etichettatura previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 e dai relativi decreti nazionali di attuazione e sanzionatori [è fondamentale, ad esempio, l’indicazione degli allergeni].

Insomma, ci pare che la vendita di alimenti sia un’attività che, pur compatibile con l’esercizio della farmacia, proietti quest’ultima in un contesto ben individuato che richiede un’accurata e precisa gestione dei numerosi adempimenti imposti.
Adempimenti, tuttavia, che costituiscono anche – sia ben chiaro – le fondamenta per offrire un servizio sicuro e di qualità, consolidando al tempo stesso anche il ruolo dell’esercizio della farmacia e consentendole, come accennato all’inizio, di ampliare [talora in termini rilevanti – il novero dei prodotti offerti].

(cecilia sposato-valeria landi)

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