Tre anni fa abbiamo trasformato la nostra Snc titolare di farmacia in una Srl, mantenendo inalterate sia quote societarie che partita iva. Il Ministero e la camera di commercio hanno registrato e annotato la variazione, mentre l’asl non ha rilasciato neppure la famosa presa d’atto, anche perché noi non abbiamo inviato all’asl nessun rogito notarile.
Vi chiedo: una Determina della asl è obbligatoria in questi casi? Quali sono comunque le conseguenze per la mancata nostra comunicazione alla asl?

 

È una vicenda in realtà non così infrequente quella, appunto, di “dimenticare nel cassetto” [come ironicamente suggerisce il titolo], ma avvedendosene solo dopo parecchio tempo, le varie carte e “scartoffie” che entro sessanta giorni dovrebbero essere trasmesse agli enti e apparati burocratici competenti ogni volta che si verifichi qualche variazione statutaria di una società titolare di farmacia [o aspirante tale], o anche quando semplicemente – ed è questa l’importante modifica del comma 2 dell’art. 8 della L. 362/91 introdotta con la L. 124/2017 – si modifichi la compagine sociale, con o senza l’intervento di un rogito notarile.

Ora, l’avvenuta trasformazione della forma societaria, pur mantenendo la stessa compagine, avrebbe dovuto effettivamente essere da voi “comunicata” – come recita il nuovo testo del comma 2 del citato art. 8 – “entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e [per l’appunto] all’azienda sanitaria locale competente per territorio”.

Dunque, come abbiamo visto, anche l’asl [o, se si preferisce, l’asur, l’asp, l’ast, ecc.] avrebbe dovuto ricevere da voi la comunicazione relativa alla modifica statutaria [pur restando qui inalterata la compagine sociale], mentre non possiamo sapere se sarebbe stata proprio l’asl a dover rilasciare la “famosa presa d’atto”, perché non di rado [come previsto in alcune Regioni, come il Lazio, la Puglia ecc..] è il Comune a dover rilasciare questo provvedimento che peraltro ha natura meramente ricognitiva/dichiarativa essendosi trattato anche nel vostro caso di una semplice modifica di forma sociale e non di trasferimento di titolarità da un soggetto a un altro.

Semmai sorprende che – secondo la norma statale – il comune non rientri affatto tra le amministrazioni destinatarie della “comunicazione”, ma questa è naturalmente… un’altra questione.

Quindi, per concludere, non sappiamo se in una vicenda come la vostra una Determina di presa d’atto da parte dell’asl fosse/sia prescritta dalla legge regionale ma sappiamo – ed è questo il problema che potreste dover affrontare [anche se il lungo decorso del termine farebbe pensare il contrario] – che il comma 3 dello stesso art. 8, che a differenza del comma 2 non è stato invece oggetto di alcun intervento legislativo successivo, continua a prevedere conseguenze molto severe [e di difficile applicazione per mille ragioni su cui non possiamo intrattenerci in questa circostanza] a carico delle società [o dei loro legali rappresentanti] che si sono rese inadempienti all’obbligo di comunicazione contemplato nel comma 2 come sopra riportato .

Fatto sta che tuttora il mancato adempimento di questa formalità comporta sanzioni manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità [molto relativa…] della mancanza, quel che d’altronde le amministrazioni devono evidentemente condividere se è vero che, come ci risulta, solo in un paio di casi, in oltre 35 anni, qualche pa ha tentato di avviare un procedimento sanzionatorio senza tuttavia concluderlo con provvedimenti significativi.

Tornando a voi, però, se l’asl non rientra [come ci è sembrato] tra le amministrazioni competenti al rilascio di “prese d’atto”, può essere forse opportuno lasciare le cose…come stanno.

 

(valerio salimbeni – valerio pulieri)

 

 

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