Un grossista abbastanza importante con cui la nostra farmacia ha rapporti da anni, ci ha inviato una pec in cui ci avverte che mensilmente procederà a una verifica dei resi e, se il loro importo complessivo sarà superiore – sempre su calcolo mensile – a una certa soglia, applicherà un addebito su tutti i resi effettuati nello stesso mese. È lecita una pratica del genere? Non ricordo quale fosse esattamente il contenuto del contratto firmato a suo tempo ma non ho mai sentito parlare di questa clausola.

 

La disciplina generale prevista dal codice civile in materia di contratti si basa sul principio della libertà negoziale delle/tra le parti, e questo significa anche – è chiaro – che la legge non vieta né l’imposizione di tetti minimi di acquisto né l’inserimento di penali, purché le clausole relative siano state preventivamente concordate e fermo, in ogni caso, il rispetto di alcuni principi-base [come quello di negoziare il contratto secondo buona fede, di inserire determinati tipi di clausole, ecc.].
D’altra parte, neppure il contratto di vendita, disciplinato dagli artt. 1470 e ss., prevede in principio – anche se questo non tutti lo sanno – alcun obbligo per il cedente di accettare resi, a meno che il bene non sia gravato da vizi o inidoneo all’uso a cui è destinato.
Di conseguenza, la gestione di soglie minime d’acquisto e/o l’applicazione di penali e/o commissioni extra non sono aspetti – che riguardino o meno farmaci o qualsiasi altro articolo o prodotto – disciplinati da precise regole, ma dipendono tendenzialmente dalle condizioni economiche e dalle clausole inserite nello specifico accordo sottoscritto tra il grossista e la farmacia.
Il problema di fondo sta dunque, nei fatti, che spesso – come verosimilmente, perlomeno da quel che ci pare di intuire, è avvenuto anche nel Suo caso – questi contratti di fornitura [li chiamiamo così anche se in realtà nel ns ordinamento non c’è una disciplina unitaria che li regoli tutti o giù di lì] vengono stipulati attraverso moduli prestampati e contratti standard predisposti unilateralmente dai grandi distributori, che le controparti [aziende di vendita al dettaglio, ma anche semplici utenti di servizi, come anche le famiglie in generale] tendono poi a firmare senza valutarne con la dovuta attenzione le singole voci, né, ad esempio, le “scritte in piccolo”, quel che nel mondo bancario è un fenomeno diffusissimo e ben conosciuto.
Davanti a una contestazione o all’applicazione di una penale per il mancato raggiungimento dei volumi d’acquisto, il primo passo è quindi quello di procedere a un’analisi approfondita del testo contrattuale, per verificare se clausole del genere siano state effettivamente innestate e realmente firmate e se inoltre – altre questioni tutt’altro che banali – siano chiare e/o di agevole lettura/interpretazione, e/o rispettino i requisiti di trasparenza previsti per i contratti commerciali, e così via.
Ci pare quindi, in definitiva, che non ci resti purtroppo – ovviamente è un semplice monito per il futuro… – che invitare tutti noi [quindi anche tutte le farmacie in genere] a prestare la massima cautela, tenendo tuttavia presente che, anche in questo vostro mondo, le condizioni di fornitura possono essere oggetto di contrattazioni anche [perchè no?], per mettere in concorrenza tra loro – è solo un esempio, ovviamente – le stesse aziende distributrici.

(gustavo bacigalupo)

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