Sto controllando la situazione ferie dei dipendenti della mia farmacia e ho riscontrato che, per effetto di errori accumulati negli anni, alcuni residui indicati nei cedolini sembrano superiori a quelli realmente spettanti. Quali verifiche devo effettuare prima di procedere a una rettifica?

Non di rado un controllo delle posizioni individuali dei lavoratori può mettere in luce – è vero – differenze tra le ferie effettivamente fruite dai dipendenti e quelle risultanti dai cedolini paga o dal Libro Unico del Lavoro; questo, però, soprattutto quando le c.d. “registrazioni amministrative” non hanno recepito correttamente la fruizione dei periodi di assenza maturata nel tempo.

A questo punto occorre quindi distinguere il diritto alle ferie dalla sua rappresentazione documentale.

Ora, se il lavoratore ha effettivamente usufruito delle ferie maturate, il relativo diritto deve considerarsi soddisfatto; l’eventuale anomalia riguarda pertanto la rilevazione amministrativa delle assenze e non la mancata fruizione del riposo annuale.

Il datore di lavoro, dunque, potrà [anzi, per la verità, “dovrà”] procedere alla correzione delle risultanze amministrative, ma solo dopo avere svolto una puntuale attività di ricostruzione dei fatti.

In prima battuta, infatti, è necessario verificare la documentazione disponibile [richieste di ferie, autorizzazioni, registri presenze, turnazioni, chiusure collettive, ecc..] al fine di dimostrare che i periodi indicati come residui sono stati in realtà già goduti.

Una volta conclusa tale attività, il saldo ferie potrà essere aggiornato in modo coerente con la situazione effettiva, ma naturalmente la documentazione giustificativa dell’intervento correttivo dovrà essere adeguatamente conservata.

Inoltre, è opportuno – se è necessario precisarlo – tentare quanto più possibile evitare soluzioni che possano essere interpretate come una rinuncia del lavoratore alle ferie risultanti dai cedolini, tenuto conto che il diritto alle ferie annuali, come abbiamo più volte rimarcato, è oggetto di una tutela rafforzata [art. 36 Cost. e art. 10 D.Lgs. n. 66/2003], cosicché, in ultima analisi, la mera esposizione di un residuo nei prospetti paga può/potrebbe generare contestazioni qualora il datore di lavoro non sia/fosse in grado di dimostrare l’effettiva fruizione dei periodi di assenza.

E allora, specie nei casi più complessi [per esempio quando l’errore riguarda più annualità o coinvolge consistenti residui ferie], può essere utile formalizzare gli esiti della ricostruzione in una delle sedi protette previste dall’ordinamento, attribuendo all’accordo una funzione esclusivamente ricognitiva e accertativa.

In definitiva, prima di modificare tout court i saldi esposti nei prospetti paga, consigliamo di ricostruire con precisione la situazione reale e documentare accuratamente ogni passaggio, così da ridurre se non altro il rischio di future contestazioni da parte dei lavoratori o degli organi ispettivi.

(aldo montini)

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