Io e mia moglie nel 2025 abbiamo concluso la procedura di adozione internazionale e volevamo sapere se le spese sostenuto possono essere in qualche modo recuperate.
La risposta è affermativa.
Il primo comma dell’art. 10 del Tuir permette, alla lettera I-bis, la deducibilità dal reddito complessivo del “cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 [adozione di minori stranieri]”.
Attenzione, però: per fruire della deduzione è necessario che le spese sostenute siano certificate dall’ente preposto, quello cioè al quale Lei e Sua moglie avete conferito il mandato per l’espletamento della procedura
Ora, generalmente la deduzione deve essere suddivisa proporzionalmente alle spese sostenute tra i genitori, ma “nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento” [circolare n.17/2025].
In questa ultima ipotesi, il contribuente dovrà attivarsi richiedendo all’ente autorizzato la certificazione dell’intera spesa.
(francesco sonnino silvani)
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