[…non dà sempre luogo anche allo scioglimento della società]

 

Io e mia moglie siamo soci al 50% di una snc titolare di farmacia che prima apparteneva a suo padre. Mia moglie ha l’amministrazione ma purtroppo, per diverse ragioni, ci stiamo separando. Proprio per questo ho deciso di controllare la correttezza dell’amministrazione e ho scoperto che, probabilmente, lei ha distratto a suo favore una cifra abbastanza importante, che ammonta a circa 100mila euro. Il suo avvocato, davanti alle mie contestazioni, ha minacciato la paralisi della società e il suo scioglimento. È un rischio che effettivamente corro?

Quando sopravviene tra i soci di una snc una situazione come quella descritta dal quesito [piuttosto tipica e che abbiamo, proprio per questo, già affrontato qualche volta], tale dunque da paralizzare nei fatti – almeno in gran parte – la stessa attività sociale, potrebbe effettivamente prospettarsi, anche secondo la giurisprudenza, il rischio di incorrere in un’ipotesi di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale che, ai sensi dell’art. 2272, c.c., n. 2, che può comportare lo scioglimento della società.
Perciò, ci pare che l’avvocato di Sua moglie Le abbia delineato un quadro abbastanza fedele di ciò che in astratto potrebbe accadere, anche se non è detto che lo scioglimento e la messa in liquidazione di una società di persone sia sempre una soluzione da evitare, perché anzi in qualche circostanza [specie se una clausola statutaria abbia accortamente disciplinato questo momento della vita sociale] potrebbe derivarne uno scenario meno inquietante e complicato da vivere che non quello che si potrebbe delineare in caso di continuazione di un rapporto ormai ingestibile.
Quando, tuttavia, il dissidio tra soci in una società di persone – tanto più se composta, come nel vostro caso, da due soli soci – risulta imputabile al comportamento di uno dei due [in questo caso, stando a quanto riportato nel quesito, Sua moglie], che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali e/o ai famosi doveri di fedeltà, lealtà, diligenza, correttezza, ecc., inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario e ancor più all’incarico di amministratore in via esclusiva, tutto questo potrebbe rilevare:

  • come giusta causa di recesso del socio adempiente [in questo caso, evidentemente, Lei] che potrà infatti recedere dalla società, e naturalmente in una snc di dimensioni ridotte la distrazione da parte dell’unico amministratore di una somma così importante può essere indubbiamente un grave inadempimento che ben può dar luogo a una giusta causa per uscire unilateralmente dalla società;
  • oppure, in alternativa, come causa di esclusione dell’altro socio,

mentre meno agevole può essere far valere questa situazione come causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272 c.c., n. 2, non sembrando essa tale, almeno da quanto si rileva dal quesito, da rendere “impossibile” il conseguimento dell’oggetto sociale, se non altro per la possibile esperibilità nel concreto di uno dei due rimedi appena descritti.
Ma sta di fatto, in conclusione, che – se Lei è in grado di dimostrare la condotta non proprio “corretta” della Sua socia – nessuna delle tre strade [recesso, esclusione, scioglimento] Le è in realtà preclusa e dunque in ultimissima analisi saranno anche le dovute considerazioni sul piano fiscale a suggerirLe l’uno o l’altro dei tre percorsi indicati.

(gustavo bacigalupo)

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