la ragione sociale non è stata variata con conseguente permanenza in essa del nome dell’ex accomandatario…quali sono le conseguenze
Ero socio accomandatario al 70% di una sas titolare di farmacia e, per diverse ragioni, due settimane fa ho dovuto cedere a mio fratello l’intera mia partecipazione al capitale sociale. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto dal notaio che ha proceduto al rogito la notizia che la Camera di commercio competente, in fase di registrazione dell’atto, non ha provveduto alla variazione della ragione sociale che ancora oggi risulta “Farmacia XXX sas del Dr. XXX & C.”*; onestamente, non ho intenzione di “ripassare” dal notaio e mettermi a combattere con l’amministrazione e le sue farraginose pratiche burocratiche…se lasciamo la ragione sociale invariata cosa può accadere di così grave?
*Per intuibili ragioni di tutela della privacy dello scrivente, ragione sociale e nome del farmacista sono stati sostituiti da XXX
Sarebbe opportuno procedere rapidamente alla rettifica della ragione sociale in CCIAA.
L’art. 2313 cod. civ. stabilisce infatti – come d’altronde abbiamo rimarcato un’infinità di volte – che i soci accomandatari rispondono solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente [solidalmente: nei rapporti con gli altri soci (accomandatari), illimitatamente: con tutti i loro beni, sussidiariamente: previa escussione dei bene sociali da parte di eventuali terzi] per le obbligazioni sociali cui la società non faccia/abbia fatto fronte integralmente.
Inoltre, attenzione, ai sensi del secondo comma del successivo art. 2314 cod. civ., il socio accomandante, se “acconsente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente”, al pari cioè dei soci accomandatari.
Entrambe le norme – è chiaro – tutelano il legittimo affidamento dei terzi e allora, sulla scorta di tale principio, si può agevolmente trarre l’ulteriore postulato che – anche nell’ipotesi in cui nella ragione sociale resti indicato [come per l’appunto nel Suo caso] il nome dell’ex socio accomandatario, pur ormai del tutto estraneo alla compagine sociale – quest’ultimo debba continuare a rispondere verso i terzi, fermo ovviamente anche a Suo favore il beneficium excussionis.
Insomma, per evitare spiacevoli…sorprese [pur dovendone nei fatti risponderne forse, alla fine di tutto, il Notaio rogante…], sarà proprio il caso, come rilevato all’inizio, che – magari con l’ausilio dello stesso professionista – si proceda sollecitamente alla variazione della ragione sociale presso la competente CCIAA.
(matteo lucidi)
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