Ho un dipendente che mi ha comunicato l’intenzione di richiedere il congedo straordinario per assistere il padre disabile. Leggendo il vostro articolo sulla quattordicesima mi sono chiesto se, ai fini della tredicesima mensilità, il periodo di assenza sia equiparato a lavoro effettivamente prestato oppure produca effetti diversi.

Come abbiamo ricordato qualche giorno fa occupandoci – come Lei ricorda – della quattordicesima mensilità, la gestione delle assenze del personale richiede fatalmente una previa verifica di quali effetti alcune di esse producano/possano produrre sulla maturazione degli istituti retributivi, come per l’appunto la quattordicesima o la tredicesima.

Lo stesso problema, però, si pone anche con riferimento proprio al congedo straordinario previsto per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, istituto che – come abbiamo visto ampiamente in altre occasioni, anche molto recenti-  consente un’assenza fino a due anni che – è vero- non è interamente retribuita, ma dà egualmente diritto all’interessato di vedersi corrispondere dal datore di lavoro, ma a intero carico dell’INPS, un’indennità di cui diremo meglio tra un momento.

Senonché è proprio con riguardo a questo periodo di assenza [stiamo parlando di quella, come detto, per congedo straordinario] che sorge frequentemente il dubbio se il lavoratore continui o meno a maturare la tredicesima mensilità.

Ora, per rispondere correttamente ci pare sia necessario distinguere tra due profili diversi: da un lato il criterio di determinazione dell’indennità spettante durante il congedo e, dall’altro, la maturazione della tredicesima quale autonomo istituto retributivo.

L’indennità viene infatti determinata assumendo come riferimento l’ultima retribuzione percepita, limitatamente, tuttavia, alle voci aventi carattere fisso e continuativo.

L’INPS, con il Messaggio n. 30/2024, ha precisato che nella retribuzione assunta a base per il calcolo dell’indennità rientra – ed è quindi comprensiva – anche la quota riferibile alla tredicesima mensilità.

Tale circostanza, però, non deve essere confusa con la maturazione di nuovi ratei di tredicesima.

Sotto questo diverso profilo, infatti, il periodo di congedo straordinario non è utile ai fini della maturazione della mensilità aggiuntiva, poiché la normativa ne esclude espressamente la maturazione durante l’assenza.

Quindi, per concludere, il datore di lavoro deve verificare che le elaborazioni retributive recepiscano correttamente questo principio, evitando di riconoscere – ecco il punto – ratei di tredicesima per periodi che la legge considera non utili alla relativa maturazione.

(giorgio bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!