A favore dei lavoratori dipendenti il CCNL delle farmacie private prevede anche – come noto – la c.d. quattordicesima mensilità.
Generalmente viene erogata con la retribuzione di giugno [dunque la scadenza dei termini di pagamento è imminente…] ed è di fatto una mensilità completa, aggiuntiva alle canoniche tredici mensilità.
Viene corrisposta frazionata [con il criterio del c.d. riproporzionamento], quindi a ratei, quando evidentemente il lavoratore sia stato assunto da meno di un anno e perciò all’interno degli ultimi dodici mesi, cosicché, ad esempio, un lavoratore assunto il 1° febbraio 2026 avrà diritto a percepire – entro la fine del corrente mese di giugno – un importo a titolo di quattordicesima corrispondente ai 5/12, pari a circa il 42%, di un’intera mensilità.
E però, attenzione, in talune circostanze non matura affatto o matura per importi inferiori, e si tratta dei seguenti:

  • aspettative e permessi non retributivi;
  • assenze ingiustificate;
  • malattia bambino;
  • sciopero;
  • provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione del dipendente dal lavoro.

Inoltre, vale la pena precisarlo perché è un aspetto che entra in gioco abbastanza spesso, quando in un mese solare il dipendente per almeno 15 giorni ha lavorato – o, il che a questi fini è lo stesso, è stato coperto da assenze retribuite – quel mese [sempre ai fini del calcolo della quattordicesima] deve essere considerato per intero; al contrario, quando i giorni lavorati o coperti da contribuzione siano di numero inferiore a 15, il rateo per quel mese non sarà conteggiato.
Merita anche attenzione il caso di assenze indennizzate dagli enti previdenziali (INPS e INAIL), le quali – giova aggiungere – sono quelle connesse a:

  • infortuni sul lavoro;
  • permessi per allattamento;
  • congedi di maternità;
  • malattie;
  • permessi L. 104/1992.

In tutte queste eventualità il datore di lavoro deve semplicemente “integrare” quanto già corrisposto dagli enti previdenziali.
Infine, ancora una notazione sull’importo netto della quattordicesima.
Quest’ultima, infatti, appare solitamente inferiore [suscitando talora reazioni, peraltro ingiustificate, del lavoratore] alla normale retribuzione degli altri mesi e la spiegazione è presto data: su questa mensilità aggiuntiva non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia, talché l’aliquota fiscale finisce nella gran parte dei casi per rivelarsi più elevata e quindi anche lo stipendio netto inferiore – anche se per importi percentualmente molto modesti – alle altre mensilità.

(giorgio bacigalupo)

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