• La prescrizione dei debiti erariali
  • La nullità del patto leonino
  • Ancora sulla cessazione dell’usufrutto

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  • La prescrizione dei debiti erariali

Ho ricevuto un’intimazione per una cartella di pagamento che mi era stata notificata nel 2010 relativa a un presunto omesso versamento Irpef. Mi è stato detto che ormai il debito è prescritto e che quindi posso non pagarla. È corretto?

Sì, è corretto anche se parzialmente, come diremo subito.

Il credito tributario vantato dal Fisco “è infatti ormai prescritto” essendo ormai trascorsi più di 10 anni dalla notifica della cartella di pagamento e prevedendo l’art. 2946 cod. civ. che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

È però – si badi – la “cancellazione” del debito non opera in automatico.

Per eccepire, cioè, l’avvenuta prescrizione è necessario impugnare l’intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.

La mancata impugnazione dell’atto nel suindicato termine perentorio, dunque, “cristallizza” [a nostro svantaggio, evidentemente] il credito del Fisco rendendo di fatto non più eccepibile l’avvenuta prescrizione.

Pertanto, potrà sembrarLe singolare, ma nel concreto – se vorrà davvero “liberarsi” di questo [presunto] debito verso l’Erario – Lei sarà costretto ad adire la Corte di Giustizia Tributaria competente.

(valerio pulieri)

  • La nullità del “patto leonino”

Ho pensato di acquistare una seconda farmacia e di costituire una sas con mio fratello, ma visto che lui non farà nulla se non possedere l’1% delle quote possiamo accordarci per fare in modo che non partecipi né agli utili né alle perdite?

Un accordo [che configurerebbe il classico “patto parasociale”] che lo escludesse in toto dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite sarebbe radicalmente nullo perché si risolverebbe in un patto leonino, che è quello – come recita, sancendone espressamente la nullità, l’art. 2265 cod. civ. – “con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”: si tratta di una norma c.d. imperativa, come tale impermeabile a deroghe o modifiche negoziali.

Beninteso, se questa soluzione facesse insorgere in Lei una qualunque incertezza o perplessità sulla piena tranquillità di un rapporto del genere, e non intendesse attribuire a Suo fratello una benché minima partecipazione alla società, tanto varrebbe – anche se per la verità non sarebbe una soluzione liscia e piana come l’altra – costituire una srl unipersonale [cioè a unico socio] che, al pari della pluripersonale, è anch’essa una società di capitali, e d’altronde nel codice civile è differenziata dalle sue “sorelle” solo per alcune particolarità sul piano delle garanzie.

Questo è un tema che abbiamo comunque affrontato più o meno approfonditamente in altre circostanze e perciò qui possiamo probabilmente limitarci a sottolineare che – appunto perché società di capitali – anche le srl unipersonali dovrebbero [usiamo il condizionale per alcune incertezze che sotto vari profili, come abbiamo già avuto occasione di rimarcare, parrebbero tutt’ora plausibili quando l’unico socio sia un farmacista…] ritenersi legittimate ad assumere la titolarità/gestione di più farmacie, fermo naturalmente anche per esse il tetto numerico [per la verità quasi… stratosferico e dunque si tratta di una previsione normativa in realtà soltanto teorica e quantomai astratta…] del 20% degli esercizi “esistenti nel territorio della medesima regione”, introdotto dal comma 158 della stessa “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

(gustavo bacigalupo)

 

  • Ancora sulla cessazione dell’usufrutto

Oltre 10 anni fa ho dato un mio appartamento in usufrutto vitalizio a mio padre senza tuttavia precisare nell’atto di costituzione l’incedibilità. Giusto qualche mese fa, però, mio padre è andato a vivere in un appartamento più piccolo e ha ceduto – a titolo gratuito – l’usufrutto a mio fratello con il quale sono in pessimi rapporti. Qual è la sorte dell’usufrutto? Posso oppormi al subentro di mio fratello?

Intanto, qualora non fosse stato previsto un esplicito divieto di trasferimento dell’usufrutto nel rogito di costituzione, qualsiasi cessione – sia a titolo oneroso che gratuito – può essere posta in essere e dunque quella intervenuta tra Suo padre e Suo fratello parrebbe senz’altro valida ed efficace.

Tuttavia, è opinione ormai ben consolidata della giurisprudenza di legittimità che la durata dell’usufrutto, anche laddove quest’ultimo sia stato ceduto, non può mai eccedere la vita dell’usufruttuario originario, fermo comunque che la sua cessione – quando non vietata, come nel Suo caso, e proprio per questo da Lei non opponibile – attribuisce al cessionario il solo uso e godimento del bene pur permanendo in capo al cedente [che qui, ripetiamo, è l’usufruttuario originario] la titolarità del diritto reale.

Concludendo, la premorienza di Suo padre – prescindendo dall’avvenuto suo trasferimento medio tempore all’altro figlio – comporterà ipso iure la cessazione dell’usufrutto e conseguentemente Lei tornerà [anche] nel pieno possesso del bene.

(cesare pizza)

 

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