[…quando i coniugi hanno residenze diverse]

Io e mia moglie risiediamo in due appartamenti diversi per ragioni professionali, pur convivendo di fatto in entrambe le unità abitative a seconda delle circostanze ed opportunità. Quella in cui risiedo io è di mia esclusiva proprietà, quella in cui risiede mia moglie è cointestata a entrambi in parti uguali. Poiché ora vi è necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria su entrambi gli appartamenti ed io ho intenzione di sostenere, oltre che al 100% della spesa sul mio appartamento, anche il 50% di quella sull’appartamento dove risiede mia moglie, mi chiedevo in che misura e a quali condizioni spettassero a ciascuno di noi gli sconti fiscali per l’esecuzione delle opere previste.

 

Per gli anni 2025 e 2026 gli interventi di recupero edilizio [ammessi alla detrazione per le singole unità abitative, come è sempre stato, dalla manutenzione straordinaria in su] fruiscono di una detrazione del 50% in dieci anni per un massimale di spesa di 96.000 euro soltanto: a) se eseguiti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile [usufrutto; abitazione]; e b) e se quest’ultimo sia destinato, anche soltanto al termine dei lavori, ad abitazione principale.

Mancando una di queste due condizioni, la detrazione scende al 36%, sempre nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla legge per l’ottenimento dello sconto fiscale.

Ora, per giungere a una risposta corretta del quesito proposto, bisogna ricordare che per “abitazione principale” deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Quindi, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata (50%) si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente [coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado] tenendo presente però – e qui giungiamo al punto – che se si deve operare la scelta tra due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento – sempre ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata – esclusivamente, è chiaro, all’immobile adibito a dimora abituale del suo titolare [il marito, nel nostro caso], a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare [la moglie, sempre nel nostro caso].

Ciò chiarito, ciascun coniuge potrà portare in detrazione con l’aliquota massima (50%) le spese – opportunamente documentate da bonifici e fatture – per gli interventi eseguiti sull’immobile di sua proprietà e di sua residenza; il marito, inoltre, per le spese sostenute sull’appartamento di residenza della moglie, potrà beneficiare ugualmente della detrazione, ma soltanto con l’aliquota ordinaria (36%) avendo egli già usufruito dell’aliquota maggiorata per le spese sul suo appartamento.

Cogliamo l’occasione per chiarire che il marito avrebbe potuto usufruire egualmente della detrazione al 36% per le spese sull’appartamento della moglie anche se non ne fosse stato comproprietario, come detentore dello stesso in qualità di coniuge convivente [la “convivenza di fatto” del marito, di cui parla il quesito].

Tuttavia, in situazioni del genere è opportuno che la convivenza: 1) sia attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 2) fosse in essere già alla data di inizio dei lavori; e 3) sussista infine al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione, pur se e nella misura si tratti di spese sostenute prima dell’avvio dei lavori.

(stefano civitareale)

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