Ho alcuni dipendenti che hanno ancora ferie residue maturate nel 2024 e non ancora godute. Mi è stato detto che entro il 30 giugno 2026 dovrei “sistemare” la situazione, ma non ho ben chiaro cosa devo fare concretamente, né cosa rischio se non lo faccio. Vi ringrazio per qualsiasi chiarimento.
La questione è quanto mai attuale e merita qualche parola di chiarimento, perché gli adempimenti – e soprattutto le conseguenze in caso di inadempimento – sono tutt’altro che trascurabili.
È dunque opportuno tornare in termini ancor più “orizzontali”, e perciò di ben maggiore estensione, rispetto ad altri nostri interventi e quindi anche ben al di là dell’area di coinvolgimento della Sediva News di qualche mese fa.
E allora.
Il punto di partenza: la disciplina legale delle ferie.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 [che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro] stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane l’anno.
Di queste quattro settimane, inoltre, almeno due devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione; le restanti due vanno fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dello stesso anno, quindi entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione.
E però, attenzione: i 18 mesi sono – nel vostro settore – diventati 24 per il disposto dell’art. 27 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata, cosicché, per essi, la farmacia deve considerare come termine di scadenza quello del 31 dicembre del secondo anno successivo.
Di conseguenza, per le ferie maturate nel 2024 il termine ordinario per la fruizione delle due settimane residue – nel Suo caso – scade non già il prossimo 30 giugno 2026, ma il successivo 31 dicembre.
Si tratta di un termine tassativo previsto dalla legge [e tuttavia, se naturalmente non è derogabile in peius, è sempre modificabile in melius dalla contrattazione collettiva] e allora è opportuno – è chiaro – che Lei lo tenga ben presente nel gestire i turni e le assenze del personale nelle prossime settimane.
In caso di mancata fruizione delle ferie nel termine di legge – o in quello più ampio eventualmente stabilito dal CCNL applicato in farmacia – il datore di lavoro, eccoci al punto centrale dell’intera vicenda, è tenuto a versare all’INPS i contributi previdenziali calcolati sull’importo corrispondente alle ferie maturate e non godute: si tratta del c.d. anticipo contributivo, che deve essere versato nel mese successivo alla scadenza e quindi, restando sempre al Suo caso, nel gennaio 2027 [con pagamento entro il 20 febbraio], aumentando perciò nel concreto l’imponibile previdenziale di un importo pari al valore economico delle ferie non fruite.
Beninteso: quest’obbligo di versamento dell’anticipo contributivo riguarda non solo il periodo minimo legale di quattro settimane, ma anche le eventuali ferie eccedenti [c.d. ferie contrattuali] ove anch’esse, è ovvio, rimaste non fruite.
Quanto alle sanzioni amministrative, possono essere tutt’altro che simboliche: si va infatti da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore “coinvolto” dalla violazione; la sanzione sale, però, da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore quando la violazione riguardi più di 5 dipendenti oppure quando il datore di lavoro vi sia già incappato per almeno due anni consecutivi, e può arrivare da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore nelle situazioni più gravi [più di 10 dipendenti o violazione protratta per almeno quattro anni consecutivi].
Infine, nei casi, per così dire, più estremi – laddove, cioè, la violazione interessi più del 20% del personale – scatta addirittura la sospensione del DURC per tre mesi.
Insomma, come abbiamo viso, non è propriamente una questione di poco conto.
Inoltre, ed è fondamentale sottolinearlo, le ferie corrispondenti al periodo minimo legale di quattro settimane [appunto le c.d. ferie legali] non possono essere sostituite da un’indennità economica finché il rapporto di lavoro è in corso: l’art. 36, co. 3, della Costituzione qualifica infatti le ferie come un diritto irrinunciabile del lavoratore, e coerentemente la normativa vigente esclude in termini non equivoci la possibilità di monetizzarle in costanza di rapporto.
Diversa è invece la sorte delle ferie contrattuali, che l’art. 26 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata riconosce – è necessario ora precisarlo – in 26 giorni lavorativi annui [con la settimana computata su sei giorni dal lunedì al sabato], e quindi in misura maggiore rispetto alle ferie legali: ebbene, le ferie contrattuali, differentemente da quelle legali, possono essere monetizzate, fermi ovviamente in ogni caso gli obblighi contributivi e fiscali sulle somme corrisposte.
Ma c’è un’importante eccezione di cui Lei farà bene a tenere conto ed è l’ipotesi che nel personale della Sua farmacia figurino lavoratrici che nel 2024 hanno fruito di congedo di maternità obbligatoria [o, più in generale, lavoratori assenti per malattia, infortunio, paternità obbligatoria o congedo parentale]. In questi casi, poiché l’assenza costituisce una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro, il termine dei 24 mesi per la fruizione delle ferie resta sospeso per un periodo di durata pari a quello dell’impedimento [INPS, msg. n. 18850/2006].
Il che significa che – sempre per quanto riguarda la Sua situazione – il termine del 31 dicembre 2026 [di cui abbiamo parlato poco fa] viene automaticamente prorogato di tanti mesi quanti sono stati quelli di assenza: perciò, se, ad esempio, una vs. dipendente ha fruito di cinque mesi di maternità obbligatoria nel 2024, le ferie residue potranno essere da lei fruite fino al 31 maggio 2027, senza che nel frattempo scatti a suo carico alcun obbligo di anticipazione contributiva.
In definitiva, il Suo primo “compito” nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, è verificare con cura lo stato delle ferie residue di ciascun dipendente, distinguendo tra chi ha avuto assenze “protette” [con conseguente spostamento del termine] e chi invece è tenuto a godere le ferie entro il 31 dicembre di quest’anno.
Per questi ultimi, Lei [quale datore di lavoro] è pienamente legittimato a pianificare d’ufficio i periodi di ferie nel caso in cui il dipendente non provveda spontaneamente e valutando naturalmente le esigenze organizzative dell’esercizio; e questo – s’intende – nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL, il cui art. 27 così dispone: “è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori“.
Queste, come anticipato, le necessarie precisazioni su un tema mai abbastanza approfondito e sul quale quindi potremmo avere occasione di tornare.
(aldo montini – giorgio bacigalupo)
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