Un mio collaboratore farmacista ha ottenuto da poco il riconoscimento della L. 104/92, e ha pertanto diritto ai relativi permessi.
In linea generale mi risulta che i dipendenti abbiano diritto a tre giorni al mese di permessi, ma vorrei specificarvi che questo nostro collaboratore lavora solo tre giorni a settimana per sei ore al giorno per un totale quindi di 18 ore settimanali.
Quanti giorni di permessi L. 104/92 spettano effettivamente al mio dipendente?
Occorre premettere che i permessi previsti dalla legge n. 104/1992 costituiscono autentici diritti soggettivi posti – è chiaro – a tutela della salute e dell’equilibrio psicofisico della persona disabile [il lavoratore stesso e/o il coniuge, i genitori, ecc..] e che, anche e soprattutto per questo, la materia è stata oggetto negli anni di numerosi interventi interpretativi sia della giurisprudenza sia dell’INPS.
Ai fini che qui interessano, assumono particolare rilievo due pronunce della Cassazione – Sezione Lavoro, rispettivamente del 2017 e del 2018 – oltre alla circolare INPS n. 45/2021 e al messaggio INPS n. 3114/2018.
In linea generale il lavoratore subordinato ha diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito e però, nel caso del part-time verticale, occorre verificare preliminarmente se l’orario concordato superi o meno il 50% dell’orario ordinario full-time, normalmente individuato in 40 ore settimanali.
Ora, quando tale soglia viene superata, spettano integralmente al lavoratore i tre giorni mensili di permesso; diversamente, trova applicazione il criterio del riproporzionamento.
Senonché, nel caso da Lei prospettato il collaboratore presta attività per 18 ore settimanali e quindi il rapporto rispetto all’orario pieno deve essere calcolato dividendo 18 per 40 e moltiplicando il risultato per 100, ottenendo così una percentuale pari al 45% dell’orario full-time.
Essendo evidentemente tale percentuale inferiore al 50%, il numero dei giorni di permesso deve essere per l’appunto riproporzionato applicando il criterio indicato dall’INPS, e dunque moltiplicando il rapporto tra orario part-time e orario pieno per i tre giorni mensili previsti per il tempo pieno.
Il calcolo diventa allora il seguente: 18/40 = 0,45; 0,45 x 3 = 1,35 giorni.
Il risultato finale deve poi essere arrotondato all’unità inferiore o superiore secondo che la frazione sia, rispettivamente, inferiore o pari/superiore a 0,50; nel caso specifico, perciò, arrotondando il valore all’unità inferiore, al collaboratore spetterà di conseguenza un solo giorno di permesso mensile sempre ai sensi – s’intende – della L. 104/92.
(giorgio bacigalupo)
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