[…imposta di registro in misura fissa in caso di inadempienza del promittente venditore e condanna giudiziale al pagamento del doppio della caparra]

Ho firmato un preliminare di acquisto della farmacia e anzi delle quote di una srl titolare di farmacia, e ho versato una caparra confirmatoria. Tuttavia, poiché il promittente venditore non ha adempiuto, il giudice ha disposto la restituzione del doppio della caparra perché il mio avvocato mi aveva suggerito di accontentarmi di questa soluzione perché la caparra era di importo rilevante e dunque il doppio della somma avrebbe potuto considerarsi una soluzione tutto sommato soddisfacente.
Su questa somma, però, l’Agenzia delle Entrate può chiedere – ecco il mio problema – l’imposta di registro proporzionale del 3%, oppure si applica l’imposta fissa?

Su questo punto è intervenuta anche la Cassazione affermando che, in caso di recesso del promittente acquirente ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c. [fattispecie sovrapponibile alla Sua perché anche in quella vicenda la parte inadempiente era il promittente venditore], e con la liquidazione dunque a suo favore da parte del giudice dell’importo pari al doppio della caparra confirmatoria dal promittente acquirente corrisposta alla firma del preliminare, quella somma è soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

La questione nasce dal coordinamento tra due diverse previsioni dell’art. 8 della Tariffa sopra richiamata.

La lettera b), in particolare, prevede infatti l’applicazione dell’imposta proporzionale per le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori; la lettera e), invece, assoggetta a imposta fissa i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, nonché quelli relativi alla risoluzione di un contratto, anche quando comportano obblighi di restituzione di denaro o beni.

In una fattispecie come quella da Lei prospettata, dunque, la condanna alla corresponsione a Suo favore del doppio della caparra non rappresenta una condanna autonoma al pagamento di somme, ma costituisce la conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale derivante dall’inadempimento del promittente venditore.

Precisamente, l’importo riconosciutoLe comprende sia la restituzione della caparra originariamente versata, sia un’ulteriore componente con funzione risarcitoria, la quale, tuttavia, resta collegata al venir meno del preliminare e alla ricostituzione dell’assetto patrimoniale conseguente allo scioglimento del rapporto.

Insomma, come a questo punto è ragionevole concludere anche alla luce del principio espresso dalla Cassazione, la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, c.c. per inadempimento del promittente venditore, condannando quest’ultimo alla corresponsione del doppio della caparra confirmatoria, deve ritenersi soggetta a imposta di registro in misura fissa, e non all’imposta proporzionale del 3%, quando la statuizione di condanna si pone come conseguenza accessoria dello scioglimento del preliminare.

Una volta tanto, allora, le cose sembrano chiare.

(francesco sonnino silvani)

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