Sono socio e amministratore unico di una srl titolare di farmacia e vorrei concedere in locazione alla società un immobile di mia proprietà, nel quale trasferire la farmacia sociale perché più ampio e meglio ubicato rispetto a quella attuale.
Ma uno degli altri tre soci – complessivamente siamo quattro soci al 25% ciascuno di cui due sono soci di capitale – teme che un’operazione costruita tra la società rappresentata da me come parte conduttrice del locale e me stesso come proprietario e parte locatrice dell’immobile possa essere contestata in futuro sull’assunto che si sia trattato di un contratto concluso dall’amministratore in conflitto d’interessi con la società.
Come conviene procedere e quali cautele appare opportuno adottare?

Come leggiamo, può dunque ben accadere che il socio amministratore della società sia anche proprietario dell’immobile in cui la farmacia esercita/potrebbe esercitare l’attività e che quindi la società stessa stipuli con lui un contratto di locazione.
È proprio in vicende del genere che emerge il timore, spesso immediato, che qualunque rapporto contrattuale tra la società e il suo amministratore integri automaticamente un conflitto d’interessi con il rischio che si configuri addirittura una causa di invalidità del contratto. Senonché, le cose non stanno esattamente così.
Il conflitto d’interessi dell’amministratore non può infatti essere “ricostruito” in astratto o sulla sola circostanza che lo stesso soggetto intervenga in un contratto, ad esempio, di locazione sia quale amministratore e legale rappresentante di una srl che assuma la veste di conduttore e sia quale proprietario dell’immobile che dunque assuma la veste di locatore.
Ben diversamente è necessario caso per caso, e perciò verificare nel concreto se l’interesse perseguito nella vicenda contrattuale dall’amministratore come tale, e quindi quale rappresentante della società conduttrice, si sia posto in termini di effettiva e reale incompatibilità con quello della società da lui rappresentata e quindi, in ultima analisi, se il vantaggio contrattualmente realizzato dall’amministratore come parte locatrice non si sia risolto in uno svantaggio [sempre contrattuale] della società come parte conduttrice.
Per una società – anche titolare di farmacia – il problema non è tanto, allora, quello di evitare in assoluto rapporti contrattuali con il proprio amministratore, quanto piuttosto controllare che l’operazione sia realmente coerente con l’interesse sociale e che il procedimento decisionale sia trasparente e documentabile.
Del resto, può certo accadere – e anzi è quel che accade in una fattispecie come questa, del resto tutt’altro che infrequente – che il contratto di locazione stipulato con l’amministratore proprietario dell’immobile risulti effettivamente conveniente per la società, sia sotto il profilo economico sia sotto quello organizzativo.
Tuttavia, proprio perché operazioni di questo tipo possono prestarsi a contestazioni tra soci [come sembra certificare anche la situazione che Lei ha descritto] appare prudente che l’amministratore renda preventivamente nota all’assemblea la propria posizione e le condizioni dell’operazione.
In conclusione, pur non potendosi evidentemente affermare che un contratto stipulato tra la società e il suo amministratore sia di per sé illegittimo, parrebbe tuttavia opportuno che qui l’amministratore rimetta preventivamente la questione all’assemblea, illustrando compiutamente termini e condizioni del rapporto, così da conseguire una deliberazione che valga quantomeno a confermare la riconducibilità dell’operazione all’interesse sociale e a ridurre il rischio di future contestazioni.

(aldo montini)

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