Ho ricevuto la convocazione per un’assemblea condominiale da remoto nel condominio dove è situata la farmacia e vi chiedo: può l’amministratore obbligarmi a partecipare esclusivamente in videoconferenza?

La risposta richiede una verifica preliminare, perché la modalità telematica non è rimessa alla libera discrezionalità dell’amministratore: infatti l’art. 66 disp. att. c.c. consente lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza soltanto se previsto dal regolamento condominiale o se vi è il consenso della maggioranza dei condomini.
Ne consegue che, in assenza di tali presupposti, la convocazione esclusivamente da remoto può risultare viziata, dato che la scelta della videoconferenza – se non legittimata dal regolamento o da un consenso maggioritario – può limitare in concreto la possibilità del singolo condomino di partecipare alla riunione, soprattutto quando non dispone di strumenti adeguati o incontra difficoltà tecniche nel collegamento.
Tuttavia, quando una di queste condizioni è soddisfatta, la scelta della modalità online diventa legittima e il singolo non può pretendere lo svolgimento in presenza, dovendo adeguarsi alla modalità stabilita.
Resta però fermo che la legittimità formale non esaurisce le verifiche necessarie: infatti l’avviso di convocazione deve indicare con precisione la piattaforma utilizzata – che assume pertanto la funzione di luogo virtuale dell’assemblea – e però anche garantire modalità di accesso semplici e facilmente utilizzabili a tutti i condomini, senza dunque poter richiedere loro competenze tecniche particolari o strumenti non comunemente disponibili, determinandosi altrimenti una compressione del diritto di partecipazione.
In conclusione, sarà bene che Lei non circoscriva le Sue valutazioni alla forma della convocazione, essendo invece necessario verificare altresì l’eventuale sussistenza nel concreto, come accennato, di una base regolamentare oppure di un consenso valido e però anche, naturalmente, se le modalità tecniche consentono o meno una partecipazione effettiva.
Diversamente, la scelta della videoconferenza può essere contestata, mentre, ricorrendone le condizioni di cui si è detto, la scelta può diventare vincolante anche quando non sia del tutto gradita.

(aldo montini)

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