Con la recente ordinanza n. 10807/2026, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – si è pronunciata in merito al “valore delle prove” nel giudizio tributario e alla “valutazione degli atti notori come mezzi di prova”.
Nel caso discusso dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che gli atti di notorietà [dichiarazioni fatte dinanzi ad un pubblico ufficiale, e sotto giuramento, da persone che attestano atti, stati o qualità personali a loro conoscenza] prodotti in giudizio dai ricorrenti non sarebbero stati idonei a costituire un mezzo di prova valido.
Invece, i giudici di legittimità – richiamando l’art. 116 cod. proc. civ. secondo cui “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” – hanno affermato che nel nostro ordinamento, fatti salvi i casi di deroga espressamente previsti dalla legge, trova applicazione il principio della libertà dei mezzi di prova e che pertanto tutti gli elementi probatori legittimamente acquisiti al processo sono suscettibili di concorrere, secondo il [solito…] prudente apprezzamento del giudice, alla formazione del suo convincimento.
Ebbene, sulla scorta di tale principio, secondo la Cassazione anche gli atti notori possono rientrare tra le prove documentali liberamente valutabili dal giudice tributario, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 546/1992.
(cesare pizza)
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