La legge di bilancio 2026 [n. 199 del 30.12.2025] ha introdotto qualche novità di rilievo con riguardo al congedo per malattia dei figli, intervenendo particolarmente sul numero dei giorni spettanti ai genitori di figli con età compresa fra i 3 e i 14 anni, e anche sull’età massima del figlio entro la quale il genitore può fruire dell’astensione per malattia di quest’ultimo.
Riepiloghiamo sinteticamente i punti salienti disciplinati – giova ricordarlo – nel noto dlgs. n. 151 26/03/2001 art. 47, le modifiche al quale sono ovviamente in vigore dal 01.01.2026.
Dunque:

  • ogni genitore – alternativamente tra loro, s’intende – può astenersi dal lavoro per malattia, come detto, dei figli di età fra i 3 e i 14 anni e per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi all’anno [fino al 31.12.2025, l’età interessata era compresa fra i 3 e gli 8 anni e il tetto del numero dei giorni fruibili era di 5]
  • questi periodi di congedo, inoltre, non sono [più] assoggettati alle c.d. “visite fiscali”;
  • il congedo costituisce in questi casi – è necessario rimarcarlo – una spettanza del genitore che lo richiede, e questo anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto;
  • la malattia del bambino, infine, che comporti il ricovero ospedaliero, interrompe – sempreché il genitore lo richieda – la fruizione delle ferie che eventualmente siano in godimento in quel periodo;

Quanto, poi, alla documentazione necessaria, il lavoratore deve produrre la certificazione medica attestante la malattia (prognosi) del bambino e, come accennato, non sono contemplate visite mediche di controllo sullo stato di salute del minore, cosicché in pratica il genitore non è tenuto al rispetto delle c.d. fasce di reperibilità domiciliari.
Il lavoratore che richiede il congedo per malattia del figlio deve comunque presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui si attesta che l’altro genitore non sta usufruendo dello stesso istituto.
Non è prevista retribuzione per le giornate di assenza, mentre l’anzianità di servizio continua evidentemente a decorrere anche durante il periodo di congedo.
Da ultimo, i ratei di ferie, della tredicesima e [se naturalmente prevista] della quattordicesima non maturano nel periodo di congedo per malattia del figlio.

 

(giorgio bacigalupo)

 

 

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