Come abbiamo rilevato più volte, l’art. 1, comma 441, della l. 205/2017 ha previsto che, da un lato, le società di capitali e, dall’altro, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone ovviamente titolari di farmacia – rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti (le società di capitali) o con maggioranza [numerica] di soci non farmacisti (le coop e le società di persone) – sono tenute a presentare all’ENPAF annualmente una dichiarazione di autoliquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Tenuto conto pertanto che quest’ultimo termine scadrà il prossimo 30 aprile, anche quest’anno la dichiarazione all’Enpaf di autoliquidazione va presentata

ENTRO IL 30 MAGGIO P.V.

       Tale dichiarazione di autoliquidazione si presenta – vale la pena ribadirlo – accedendo con le proprie credenziali al sito dell’Enpaf e comunicando il volume di affari realizzato nel 2025 indicato nel rigo VE50 del Modello Iva 2026.

Sarà poi l’Enpaf a provvedere tempestivamente a liquidare l’importo dovuto, che dovrà essere versato entro il 30 settembre p.v.

È chiaro, infine, che il contributo in argomento costituisce un costo deducibile nel bilancio della farmacia e deve essere classificato contabilmente tra gli “oneri diversi di gestione”.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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