L’insorgere di malesseri, controversie, dissidi ecc.. tra due o più soci è tutt’altro che una mera ipotesi, come è vero che nel concreto emergono non di rado veri e propri conflitti, specie quando si tratti di condurre l’unica farmacia posseduta dalla società in cui le “ambizioni imprenditoriali” dei soci non sono tra loro granchè compatibili.

E questo è un fenomeno che abbiamo tutti dovuto constatare con maggiore frequenza all’interno di compagini formate tra vincitori in forma associata in un concorso straordinario, tanto più quando la farmacia non abbia dato i risultati sperati.

Sappiamo anche, però, che in generale è sicuramente preferibile “prevenire” piuttosto che “curare”, e dunque molta attenzione dovrà essere dedicata – anche e particolarmente proprio nel quadro di queste possibili evenienze – ai contenuti dell’atto costitutivo/statuto di una società titolare di farmacia di nuova formazione, come però anche alle modifiche che nel tempo si siano rese opportune o necessarie sugli statuti di società di vecchia costituzione.

Si tenga ben presente, intanto, che, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 17/1/2003 n. 5, “gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.

Quindi la voluntas legis è inequivocabilmente quella di spingere le parti di un contratto sociale a prevedere (anche) clausole come quelle che abbiamo visto evocate nella disposizione appena riportata, come è vero d’altronde che da almeno un secolo negli ordinamenti giuridici, soprattutto in quelli di Paesi occidentali, affiora in termini non equivoci l’esigenza di prevenire proprio vicende in grado di pregiudicare la gestione, e quindi la sopravvivenza stessa, di un’impresa gestita da più persone in forma di società, perché, come noto, l’impresa come tale è sempre stata uno dei beni maggiormente protetti dai legislatori moderni.

In questa sede, comunque, vogliamo soffermarci – sia pure in estrema sintesi – almeno su alcuni dei rimedi [le c.d. clausole manutentive, nomen omen] che possono essere affidati alle scelte dell’autonomia negoziale, quella dei soci naturalmente, proprio al fine di tentare di ridurre ai minimi termini complicate “situazioni di stallo”.

Ecco dunque alcuni esempi di clausole di questo tipo:

  • clausola arbitrale: permette, come del resto è noto, di deferire la controversia ad un collegio di arbitri o ad un arbitro unico: si tratta peraltro di clausole già oggi contenute in buona parte degli atti costitutivi;
  • clausola “casting vote”: i soci prestabiliscono a chi tra loro attribuire il “voto decisivo” in caso di parità;
  • clausola “cooling off”: contempla un lasso di tempo, non eludibile se non con il consenso di tutti i soci, che deve intercorrere tra l’insorgere della controversia e la sua soluzione, così da favorire l’analisi e la valutazione con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari;
  • clausola “swing man”: come nel c.d. “casting vote”, i soci nominano un terzo che – sempre in caso di parità – avrà voto decisivo sulla sola controversia.

Senza peraltro la benché minima pretesa di esaustività, questo può essere un quadro sufficiente ad avere un’idea di quante “cose” possano vedere la luce in uno statuto di società, tanto più – aggiungeremmo, se non altro per esperienza – quando oggetto dell’esercizio in comune sia una farmacia dove, come accennato all’inizio, può essere più frequente [e dannosa per la società] la sovrapposizione, tra l’attività di un socio e quella di un altro, anche o soprattutto sul versante strettamente professionale.

Ovviamente si sottrae per lo più a rischi del genere una società a socio unico, che è una vicenda che nei fatti si può riscontrare anche quando formalmente i soci siano più di uno ma quello dominante sia uno soltanto di loro.

Ma quando la società sia effettivamente una… società, i rapporti vanno maneggiati generalmente con estrema delicatezza e con lo sguardo più attento alle effettive esigenze delle parti.

(aldo montini -cesare pizza )

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